Si comunica che il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 004779 del 22.01.2021, ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 - disposizione relativa alla c.d. “area arancione” (valida anche in “area rossa”) deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
La nota precisa che, al fine di agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di detta attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:
Si evidenzia però che la nota in commento esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte – sempre sulla base di un contratto - anche nei confronti di un libero professionista o di un titolare di partita IVA, in quanto in tal caso la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.
La Prefettura di Pordenone, da noi contattata per verificare la possibilità di una deroga a tale limitazione (per tutti i liberi professionisti e titolari di P.IVA che per motivi di lavoro necessitano di un punto di ristoro in quanto lontani dalla propria sede), ha confermato la posizione presa dal Ministero dell’Interno.
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