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Dal 1° febbraio ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero

Dal 1° febbraio banche obbligate alla ritenuta automatica del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche.

 

Spetta  al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale".

 

Entra così in vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013 che assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica. Le specifiche applicative si trovano nel provvedimento n. 2013/151663 del direttore dell'agenzia dell'Entrate del 18 dicembre scorso e nelle disposizione della circolare 38/E del 23 dicembre scorso.  

 

Il prelievo è frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente.

 

Il provvedimento permette al contribuente di esimersi all'assoggettamento all'imposizione mediante l'esibizione di una autocertificazione, possibilmente preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria. Probabilmente l'intermediario oltre alla autocertificazione potrà richiedere al soggetto passivo l'esibizione del quadro RW del modello Unico) dal quale si dovrà evincere quale bene abbia originato il flusso monetario in entrata.

 

È importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che ricevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un intermediario finanziario.

Tuttavia, i primi versamenti all'erario da parte degli intermediari e delle banche andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dall'1 febbraio fino al 30 giugno.

Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese successivo all'effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  

 

In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere alla banca la restituzione.

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