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Dal 1° ottobre scatta l'aumento dell'IVA

Dal 1° ottobre scatta l'aumento dell'IVA ordinaria dal 21 al 22%.

L'instabilità politica ha reso impossibile il varo del decreto per il differimento e/o eliminazione dell'aumento. Novità dell'ultima ora saranno tempestivamente comunicate.

Si consiglia di aggiornare tempestivamente tutti i prezzi di listino e chiamare un tecnico per l'aggiornamento del software di contabilità.

 

 


 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull'aumento dell'Iva dal 21 al 22% che dovrà essere applicato dal 1° ottobre.

 

"L`articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall`art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) - ha ricordato l'Agenzia - ha disposto l`aumento dell`aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013. Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare la nuova aliquota".

 

"Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l`aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all`aumento dell`aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti".

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell`Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

  • liquidazione periodica mensile - periodo di fatturazione ottobre e novembre, versamento acconto Iva 27 dicembre;
  • periodo fatturazione dicembre termine liquidazione annuale 16 marzo;
  • liquidazione periodica trimestrale - quarto trimestre, termine liquidazione annuale 16 marzo.

 

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell`articolo 26 del Dpr n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.  

Per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura che certificano i corrispettivi con ricevuta / scontrino fiscale ai sensi dell’art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto e soggetti assimilati), al fine di determinare l’IVA devono scorporare l’imposta dagli incassi annotati nel registro dei corrispettivi, suddivisi in base all’aliquota, ex art. 27, comma 4, DPR n. 633/72, utilizzando il metodo matematico (corrispettivo / 104 – 110 – 121). Di conseguenza, ai fini dello scorporo, per i corrispettivi certificati dall’1.10.2013 va applicata la nuova aliquota del 22% (corrispettivo / 122).

 

Per i commercianti al minuto che, ai sensi dell’art. 24, DPR n. 633/72, applicano la cosidetta “ventilazione”:

  • i corrispettivi sono registrati senza differenziare gli stessi in base all’aliquota applicata;
  • in sede di liquidazione periodica, per determinare l’IVA a debito, l’imposta va scorporata in base all’aliquota IVA applicata agli acquisti (c.d. “base di riparto”).

Di conseguenza, come peraltro chiarito nella CM 1.10.97, n. 259/E (in occasione dell’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 19% al 20%) e dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 45/E, in sede di liquidazione dell’IVA i corrispettivi devono essere scorporati al 22% solo se nel periodo di riferimento sono presenti acquisti, effettuati a decorrere dall’1.10.2013, assoggettati alla nuova aliquota IVA del 22%. e IVA), differenziati a seconda della data di emissione della fattura. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a confermare che la stessa “tolleranza” sarà accordata anche per il passaggio all’aliquota IVA del 22%.

 

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