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Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 - decreto Ristori ter

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 - ed entra in vigore il 24 novembre 2020 - il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni di interesse per le categorie:

 

1. Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 1)
L’art. 1 comma 1 prevede che, anche in conseguenza delle Ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020 – con cui sono state individuate, ai sensi del d.P.C.M. 3 novembre 2020, le zone rosse ed arancioni - il Fondo di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) venga incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021. Tali stanziamenti vanno ad aggiungersi alle già previste dotazioni di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che tale Fondo è stato istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalle misure previste dagli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 del sopra citato decreto Ristori-bis, a seguito della estensione del perimetro di applicazione delle disposizioni, quale conseguenza delle ordinanze del Ministero della Salute di individuazione delle aree di rischio.

 

2. Inserimento del Commercio al dettaglio di calzature e accessori nell’allegato 2 del decreto ristori bis (art. 1, commi 2 e 3)
L’art. 1, comma 2, integra l’allegato 2 del decreto-legge n. 149/2020 (decreto ristori bis) inserendo il Commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10).

Di conseguenza anche tali attività - aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd Zona Rossa) - sono ammesse ai seguenti benefici previsti nel citato decreto ristori bis:

  • contributo a fondo perduto, di cui all’art. 2 (con la medesima percentuale del 200 per cento);
  • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’art 4;
  • cancellazione della seconda rata IMU, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all’art. 5;
  • estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’art 6;
  • sospensione dei versamenti tributari (ritenute alla fonte, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, IVA) di cui all’art. 7;
  • sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nel mese di novembre, di cui all’art.11.

 

3. Misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 2)
Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni a partire dal 24 novembre 2020. Ciò, sulla base dei contributi spettanti a ciascun Comune, così come stabilito dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

 

4. Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (art. 3)
Al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

 

5. Soppressione della possibilità di individuare ulteriori codici Ateco da parte del Ministro dello sviluppo economico (art. 4, comma 1)
Con l’abrogazione dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 viene eliminata la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di individuare ulteriori codici ATECO rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 148/2020, riferiti a settori economici gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

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