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Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.


Il provvedimento è stato trasfuso in un emendamento che il Governo ha presentato ieri nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge “Sostegni bis” (il cui iter parlamentare dovrà concludersi entro il 24 luglio prossimo).
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure d’interesse per il Sistema.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Sospensione temporanea del programma “Cashback” (art. 1, commi 1-5, 7 e 9)
Viene prevista la sospensione del programma Cashback per il semestre 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, adeguando contestualmente il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 e disponendo che le convenzioni stipulate dal medesimo Ministero con PagoPA s.p.a. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi s.p.a. siano modificate per tener conto del suddetto periodo di sospensione.
Per quanto riguarda il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022, vengono posticipati, rispettivamente, al 30 novembre 2021 e al 30 novembre 2022 i termini ultimi per l’erogazione dei “rimborsi speciali”, che verranno erogati sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.
Viene modificata, inoltre, la disciplina inerente la tempistica per la gestione e la presentazione dei reclami riguardanti i rimborsi ordinari e quelli speciali, che viene ridotta rispetto ai termini originari.
Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze è tenuto ad effettuare rilevazioni periodiche relative all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d’Italia.


2. Potenziamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 1, comma 10)
La disposizione integra l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi, nell’anno di imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta viene ora incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, adottino strumenti per l’accettazione dei pagamenti elettronici collegati con quelli per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei corrispettivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero adottino strumenti di pagamento evoluto, di cui comma 5-bis del medesimo articolo 2 (nuovo comma 1-ter dell’art. 22 citato).


3. Credito d’imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici collegati con strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1, comma 11)
Nel citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 viene, inoltre, inserito un nuovo articolo 22-bis, rubricato “Credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici”.
Tale articolo, ai commi 1 e 2, prevede che, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • a. 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • b. 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • c. 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.


Inoltre, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali che, nel corso dell'anno 2022, acquisteranno, noleggeranno o utilizzeranno strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (di cui al all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), spetterà un credito d'imposta nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

  • a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.


I crediti d'imposta potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla regolamentazione europea per gli aiuti de minimis.


4. Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini (art. 5)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il contributo della misura agevolativa “Nuova Sabatini” viene erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione.
Per le domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata almeno la prima tranche di agevolazione, l’articolo 5 del decreto-legge in commento prevede che il Ministero dello sviluppo economico proceda, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote agevolative spettanti all’impresa, in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dall’impresa beneficiaria.
Per far fronte alle esigenze finanziarie dovute all’anticipo in un’unica soluzione delle quote agevolative, la misura è rifinanziata nel 2021 per 425 milioni di euro.


5. Abrogazione misura agevolativa a favore di soggetti con ricavi e compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro (art. 7, comma 1)
Viene abrogato l’articolo 1, comma 30 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto “Sostegni bis”), che prevedeva l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi/compensi compresi tra i 10 ed i 15 milioni di euro, con perdita di fatturato almeno del 30 per cento.
Gli oneri recati dalla misura avrebbero dovuto essere coperti, infatti, con le risorse non utilizzate dello stanziamento destinato all’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto “Sostegni”, per la quota eccedente l'importo di 3.150 milioni di euro, mentre il risparmio è stato inferiore a tale cifra (ossia pari a 2.127 milioni di euro).


DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Proroghe in materia di riscossione (art. 2, commi 1 e 2)
1.1. Proroghe del periodo di sospensione dell’agente della riscossione (art. 2, comma 1)
La disposizione di cui al comma 1 prevede una ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, come indicate dall’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), rispetto al termine ultimo del 30 giugno 2021, previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
In particolare, con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (anziché dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.
Si sottolinea che la proroga non ha interessato le definizioni agevolate, ossia il c.d. “Saldo e Stralcio” e la c.d. “Rottamazione Ter”. Pertanto, rimangono ferme le date ultime, fissate con il decreto Sostegni, per non perdere i benefici delle definizioni agevolate sopra citate. In specie, il 31 luglio è il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2020 ed il 30 novembre è il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021.


1.2. Proroga della sospensione per compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo in sede di rimborsi fiscali (art. 2, comma 2, lett. a)
Viene estesa ulteriormente, fino al 31 agosto 2021 (in luogo del termine del 30 aprile 2021, previsto con il c.d. “decreto Sostegni”) la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista, per tutto il 2020, dall’art. 145 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio”).


1.3. Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 2, comma 2, lett. b)
Viene differito ulteriormente, dal 28 febbraio 2020 al 31 agosto 2021 (anziché dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2021, come stabilito dal recente decreto “Sostegni-bis”), il termine finale della sospensione, già prevista dall’art. 152 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. decreto “Rilancio”), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità̀ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
1. Differimento TARI (art. 2, comma 4)
La norma dispone la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 del termine per l’approvazione, da parte dei comuni, delle tariffe e regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si ribadisce che restano valide, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della disposizione in esame.


2. Misure per il settore elettrico (art. 3)
La disposizione prevede lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro per contenere gli aumenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e previsti per il terzo trimestre del 2021. A tal fine viene utilizzata una parte del gettito ricavato dalle aste del mercato europeo dei permessi di emissione di CO2. Nello specifico, le risorse verranno impiegate per ridurre gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili (Asos), oltre che i rimanenti oneri generali (Arim), in particolare quelli per la promozione dell'efficienza energetica.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Misure in materia di lavoro (art. 4)
In tema di ammortizzatori sociali, la disposizione prevede due ulteriori interventi, che non riguardano direttamente i nostri settori.
Il primo intervento a favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13, 14 e 15) che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, hanno la possibilità di presentare richiesta, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento , di ulteriori 17 settimane di CIGO Covid ex artt. 19 e 20 D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”).
Tale CIGO potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021 senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.
Come già previsto per i settori del commercio e del turismo, per i predetti datori di lavoro resta preclusa, fino al 31 ottobre 2021, la possibilità di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto. Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa di 185,4 milioni di euro per l’anno 2021, con monitoraggio da parte dell’INPS.
Il secondo intervento a favore dei datori di lavoro destinatari di trattamenti di integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
A questi è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli artt. 4 (durata massima complessiva), 5 (contributo addizionale), 12 (durata CIGO), 22 (durata CIGS) del D.Lgs. n. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Anche per tali datori di lavoro resta preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ma per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
1. Disposizioni relative ad Alitalia (art. 6)
L’articolo in commento proroga al 16 dicembre 2021 il termine per la restituzione del finanziamento pubblico di 400 milioni di euro, concesso alle società in amministrazione straordinaria Alitalia e Alitalia Cityliner (D.L. n. 137/2019); fornisce nuove indicazioni per l’Amministrazione straordinaria delle due compagnie aeree, per assicurarne il regolare processo di avvicendamento con la nuova compagnia pubblica ITA spa; istituisce, infine, nello stato di previsione del Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, nel 2021, per l’indennizzo dei titolari di biglietti e voucher emessi dall’Amministrazione straordinaria delle due compagnie, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali alla nuova compagnia ITA spa.
Un successivo provvedimento del Ministero delle Sviluppo Economico stabilirà le modalità attuative dell’indennizzo, che sarà pari all’importo dei titoli di viaggio non utilizzati ed erogato soltanto se non sarà garantito, al contraente, un analogo servizio di trasporto.

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