Il decreto legge n. 53 del 2019, cosiddetto “decreto sicurezza bis”, integra l’articolo 109 del TULPS stabilendo che la comunicazione dei dati delle persone alloggiate alle questure da parte dei titolari di strutture ricettive, nonchè di coloro che locano immobili per brevi periodi, deve essere effettuata “con immediatezza” (anziché entro ventiquattro ore dall’arrivo), in caso di soggiorni “non superiori alle ventiquattro ore”.
Si tratta di un obbligo già contenuto nel decreto ministeriale 7 gennaio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 109 TULPS, obbligo che però non veniva sempre rispettato, anche a causa del fatto che non era espressamente previsto da norma primaria.
Il decreto legge, in vigore dal 15 giugno 2019, deve essere convertito in legge dal Parlamento.