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Detassazione incrementi di produttività - 2012

Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10%, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva

 
Come noto, l'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che, per l'anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, siano assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori dipendenti.

 La medesima norma demandava, inoltre, al Governo, sentite le parti sociali, l'emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto con il quale definire la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.

 Con l'art. 33, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in attuazione del citato art. 26 del D.L. n. 98 del 2011, veniva prevista, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro, disposta dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione venivano stabiliti nella misura di 835 milioni per l'anno 2012 e di 263 milioni per l'anno 2013.

 


Con un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe stato stabilito:

• l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva;

• il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione fiscale.

 

Ora, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, è stato disposto che:

• l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10%, è pari a 2.500 euro lordi;

• il limite massimo di reddito, conseguito nell'anno 2011, oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione fiscale in esame, è pari 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva del 10%.

 

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che le aziende che hanno già sottoscritto gli accordi od i contratti collettivi aziendali o territoriali - dalla cui data di sottoscrizione decorre la detassazione (Accordo del 23.1.2012) - potranno operare in sede di conguaglio le dovute compensazioni d'imposta.

 


Info: Dr.ssa Rita Moretto
Tel. 0434.549430 - e-mail: r.moretto@ascomservizi.pn.it

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