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Detrazione del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici

Il provvedimento, finalizzato al recepimento della Direttiva 2010/31 per evitare la procedura d'infrazione comunitaria, contiene al suo interno le importanti proroghe ai meccanismi agevolativi di detrazione delle spese per la riqualificazione energetica.

 

In particolare, l'articolo 14 prevede un incremento del bonus relativo all'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato al 65%.

 

La suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.

 

Si ricorda che gli interventi incentivati sono quelli introdotti con la legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006):

  • art. 1 comma 344 - Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
  • art. 1 comma 345 - Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
  • art. 1 comma 346 - Detrazione per l'installazione di pannelli solari;
  • art. 1 comma 347 - Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.  

 

Viene però specificato nel decreto legge che la detrazione non spetta più alle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta  efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (interventi finanziati dal decreto 28 dicembre 2012 cd. "Conto termico").

 

Il comma 2 dell'articolo 14 è dedicato agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio. Per questi interventi il provvedimento prevede un periodo più ampio per l'esecuzione dei lavori oggetto della detrazione fiscale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per assumere le decisioni a livello condominiale e per la realizzazione di interventi sull'involucro edilizio.  Le detrazioni di cui al comma 2 sono quindi previste per interventi realizzati nel periodo dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014.

 

In merito al recepimento della Direttiva 2010/31 si riporta di seguito un'analisi delle modifiche introdotte al D. lgs. 192/2005.

 

Ambito applicativo

 

Le modifiche introdotte al D.Lgs 192/2005 si riferiscono in particolare:

 

  • alla definizione di una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • alle prescrizioni e ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici oggetto di: nuova costruzione; ristrutturazioni importanti; riqualificazione energetica.  

 

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

 

  • gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50  metri quadrati;
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.  

Viene specificato che, nelle more dell'aggiornamento di normative tecniche su base europea, ai fini della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si prendono a riferimento le raccomandazioni CTI 14/2013 e la normativa UNI specifica (UNI/TS 11300 -1/2/3/4).

 

Edifici ad energia quasi zero L'articolo 5 è finalizzato a recepire quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE in merito agli edifici ad energia quasi zero. Vale a dire edifici il cui fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo ed è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).

 

Nello specifico si prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

 

Entro il 31 dicembre 2014 verrà definito con decreto ministeriale uno specifico Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Il Piano d'azione comprende i seguenti elementi:

 

  • l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
  • le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;
  • l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;
  • gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

 

Gli interventi sul settore pubblico saranno agevolati, ai fini di aumentare l'efficacia dei meccanismi incentivanti presenti nella normativa nazionale sul tema dell'efficienza energetica, con l'utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

 

Altre disposizioni attese in tema di edifici ad "energia quasi zero":

 

emanazione ad opera di ENEA di uno schema contrattuale-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative; entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero.

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