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Direttiva Plastica monouso pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Si ritiene utile informare che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12 giugno u.s., è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

 

A decorrere dal 3 luglio 2021, saranno vietati i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative: posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, mescolatori per bevande e aste dei palloncini, ma non solo. Il divieto è esteso anche ai prodotti di plastica oxodegradabile (plastiche alle quali vengono aggiunti, nel processo produttivo, additivi per accelerarne la frammentazione in frazioni minuscole per effetto della radiazione ultravioletta) e ai contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.

Per i prodotti in plastica per i quali, invece, non esistono alternative, gli Stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali, con misure dettagliate, per ridurre significativamente il loro utilizzo, da trasmettere alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della Direttiva.

La normativa fissa inoltre un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di plastica entro il 2029 e determina che entro il 2025 il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, quota che salirà al 30% entro il 2030.

Viene anche rafforzato il principio secondo cui "chi inquina paga", introducendo un regime di responsabilità estesa per i produttori di tabacco e di attrezzi da pesca.

 

Più nel dettaglio, l'impatto della nuova normativa sugli operatori economici sarà il seguente:

 

Commercianti

 

Gli operatori del commercio dovranno fare i conti con il divieto assoluto di commercializzare determinati prodotti di plastica monouso:

  • bastoncini cotonati, tranne i tamponi per uso medico. Sui cotton fioc e le microplastiche nei cosmetici, la normativa italiana (Cfr. Legge di Bilancio 2018, commi da 543 a 548 "Promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche") ha già anticipato i contenuti della futura direttiva europea. L'Italia è stata il primo paese al mondo a vietare la produzione e la messa in commercio di cotton fioc, cioè non biodegradabili, a partire dal primo gennaio 2019, e poi, dal 2020, anche di cosmetici contenenti microplastiche;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce, tranne quelle per uso medico;
  • mescolatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • prodotti di plastica oxodegradabile;
  • contenitori per cibo da asporto in polistirene espanso.


La commercializzazione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi, inoltre, solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. Il commerciante dovrà, pertanto, verificare se il prodotto sarà a norma.

Non è previsto un divieto alla commercializzazione dei bicchieri in plastica monouso.

 

Produttori

 

Secondo il principio della "responsabilità estesa" saranno chiamati a contribuire per coprire i costi di gestione e bonifica, come pure i costi delle misure di sensibilizzazione per una serie di prodotti:

  • contenitori per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
  • contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale;
  • palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1quater, della direttiva 94/62/CE (borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron). A livello nazionale la commercializzazione di tale prodotto è già vietata dal Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91).

 

La produzione di contenitori per bevande in plastica monouso, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi resteranno attaccati al contenitore. A tal fine dovrà essere predisposta apposita norma armonizzata che definirà i parametri tecnici ai quali saranno chiamati a uniformarsi.

 

I produttori saranno chiamati anche a un obbligo di etichettatura chiara e standardizzata su alcuni prodotti che dovrà contenere informazioni utili per capire come dovranno essere smaltiti, il loro impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione si applicherà a:

  • assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale;
  • palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
  • sigarette con filtri di plastica.
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