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Disposizioni urgenti concernenti l'IMU E acconti di imposte

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre ed è entrato contestualmente in vigore, il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Il provvedimento, trasmesso al Senato (Atto Senato n. 1188), è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) per l'inizio del consueto iter di conversione in legge che dovrà concludersi, a pena di decadenza, entro il 29 gennaio 2014.

 

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni del decreto IN MATERIA FISCALE.

 

1.   Abolizione della seconda rata dell'IMU (Art. 1)

L'art. 1 del decreto abolisce per l'anno 2013, seppur parzialmente, la seconda rata IMU su:

  • abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio;
  • abitazione di personale appartenente alle Forze Armate;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai sensi del c. 5 dell'art. 1, i contribuenti titolari di tali immobili sono tenuti a pagare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per il 2013 e l'IMU calcolata con l'aliquota di base del 4 per mille e relative detrazioni di base.

 

I comuni sino al 9 dicembre 2013, potranno pubblicare sui propri siti le delibere con le aliquote IMU 2013. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, viene meno la disposizione contenuta in alcune bozze del decreto che anticipava tale termine al 5 dicembre 2013.

 

2.   Disposizioni in materia di acconti di imposte (Art. 2)

 

L'art. 2 del decreto incrementa al 128,5 per cento l'acconto dell'IRES e, conseguentemente dell'IRAP, dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Contestualmente, per gli stessi soggetti e sempre per il 2013, l'IRES si applicherà con un'addizionale dell'8,5% (l'aliquota dunque, salirà dal 27,5 al 36%).

 

Si deve tener presente, però, che a seguito dell'approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.

 

Ai sensi della predetta disposizione - così come modificata dallo stesso D.L. n. 133 del 2013 in commento - il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aumento delle accise di cui alla Direttiva comunitaria 2008/118/CE, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi di bilancio anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

 

Con comunicato stampa n. 236 del 30 novembre 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che tale decreto ministeriale è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, anticipando al riguardo, il suo contenuto.

 

Il decreto ministeriale dispone l'ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.

 

Pertanto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013:

  • gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130 per cento;
  • tutti gli altri soggetti IRES effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 102,5 per cento.
  • L'incremento delle aliquote vale anche ai fini dell'IRAP.

 

Per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l'acconto dell'IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.

Le scadenze e le modalità di calcolo dell'acconto sono stabilite nel comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 133 del 30 novembre 2013.

Sia per le banche e assicurazioni che per le società di capitali e soggetti assimilati la seconda o unica rata di acconto IRES dovrà essere versata entro il 10 dicembre 2013.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES dell'8,5% e provvedono al relativo versamento. I soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale, assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES dell'8,5% senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Il comma 5 dell'art. 2, invece, è riferito ai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 461 del 1997 (gli intermediari finanziari). Tali soggetti, dal 2013 dovranno versare un acconto nella misura del 100% in relazione al risparmio gestito e calcolato sulle plusvalenze maturate nei primi undici mesi dell'anno.

Si precisa che le disposizioni del D.L. n. 133 in commento si applicano ai soli soggetti IRES, dunque a società di capitali ed assimilati.

Per le persone fisiche e le società di persone gli acconti IRPEF e IRAP, per il 2013, restano fissati nella misura del 100% e dovranno essere versati entro il 2 dicembre 2013.

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