Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, entrano in vigore il 21 marzo 2014 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
In particolare, il decreto apporta semplificazioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato.
Ulteriori novità riguardano l'elenco anagrafico dei lavoratori, il documento di regolarità contributiva e i contratti di solidarietà.
Contratto di lavoro a termine (art. 1) |
Per quanto concerne il lavoro a termine le novità possono essere così riassunte:
Apprendistato (art. 2) |
Per il contratto di apprendistato si prevede che:
Riguardo all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si fa salva l'autonomia contrattuale per determinare la retribuzione spettante al lavoratore, ma la stessa deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione che devono essere nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Elenchi anagrafici e contratti di solidarietà (artt. 3 e 5) |
In tema di collocamento e di contratti di solidarietà il decreto prevede che:
Documento di regolarità contributiva (art. 4) |
Il decreto mira a semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva. Non sarà più l'interessato a fare formale richiesta del DURC ed attendere, circa 30 giorni, il rilascio del relativo documento cartaceo. Infatti, l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 prevede che chiunque vi abbia interesse potrà verificare, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti nel settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
La verifica delle regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica viene effettuata.
Il certificato sarà costituito dall'esito dell'interrogazione, che avrà la durata di 120 giorni.
Con decreto ministeriale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (21 marzo 2014), sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione. Tale decreto può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
Le nuove procedure per il rilascio della regolarità contributiva, dovranno seguire i seguenti criteri:
Il decreto, inoltre, interviene sull'art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013 in base al quale alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge n. 266/2005, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il c.d. intervento sostitutivo (ossia la sostituzione all'impresa debitrice, trattenendo dal pagamento da fare all'impresa l'importo corrispondente alle inadempienze evidenziate nel DURC). Ora il D.L. n. 34/2014 rende obbligatorio in tali casi l'intervento sostitutivo.