Con risoluzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 20 febbraio U.S. è stato diffuso un parere del Ministero dell'Interno in merito all'applicazione dell' interruzione della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne.
Il DL 3 agosto 2007, n. 117 (Codice della strada) all'articolo 6, comma 2-bis sanciva l'obbligo, per i soli esercizi di vicinato, di non vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, comminando al successivo comma 3, le sanzioni amministrative applicabili all'inosservanza del disposto.
A seguito dell'entrata in vigore della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per effetto dell'articolo 31 della legge 214/2012, è stato posto un quesito al Ministero dello sviluppo economico per sapere se il divieto di vendere alcolici nelle ore notturne, previsto e sanzionato esclusivamente per gli esercizi di vicinato, fosse da ritenersi applicabile anche alle altre tipologie di esercizi commerciali quali medie e grandi strutture di vendita.
Il Mise aveva a suo tempo risposto ritenendo che la "ratio" del divieto mirava a limitare il consumo delle bevande alcoliche nelle ore notturne, a prescindere dal tipo di esercizio che le ponesse in vendita anche se, la mancanza di una specifica fattispecie sanzionabile, richiedeva apposita pronuncia da parte del Ministero dell'Interno.
Il Ministero dell'Interno con propria nota si è espresso nel senso di ritenere che il divieto di vendere alcolici dalle ore 24 alle 6, previsto dal Codice della Strada nei confronti dei soli esercizi di vicinato, debba ritenersi applicato anche alle medie e grandi strutture di vendita e che alle stesse debbano essere applicate le medesime sanzioni comminate dal comma 3 dell'articolo 6 del DL 3 agosto 2007, n. 117, ovvero: