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News

D.L. 23.07.2021 n.105 - nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

 

Di seguito, illustriamo le disposizioni di principale interesse per il nostro settore.

 

DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (articolo 1)
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2021.

 

MISURE DI CONTENIMENTO E LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI (articolo 2, comma 1)
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
È prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

AGGIORNAMENTO PARAMETRI (articolo 2, comma 2)
Vengono modificati i parametri relativi ai colori delle Regioni. Il parametro dell’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa).
Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

SERVIZI E ATTIVITÀ ACCESSIBILI SOLO A POSSESSORI DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (articolo 3)
A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:

  • a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • e) sagre e fiere, convegni e congressi;
  • f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • i) concorsi pubblici.


Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente nei casi previsti da norme o da specifiche ordinanze (comma 10 bis dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52). Oltre alle attività e ai servizi sopra elencati, per quanto di specifico interesse, le certificazioni verdi COVID-19 sono necessarie per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting.


Si ricorda inoltre che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (anche con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • avvenuta guarigione da COVID-19;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 

ESENZIONI (articolo 3, comma 3)
L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di accesso ai servizi e attività elencati all’articolo 3, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

 

VERIFICHE (articolo 3, comma 4)
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.


L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.


Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (vedi nostra news del 22.06.2021 https://ascom.pn.it/it/news/certificazione-verde-digitale-covid-19-cos-e-a-chi-spetta-la-verifica ).

 

SANZIONI (articolo 4, comma 1 lettera f)
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE (art. 11)
L’articolo 11 destina una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’art. 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd decreto Sostegni bis), in via prioritaria, alle attività che, alla data del 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate. Per l’attuazione della disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative del Fondo previste nel citato art 2, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la definizione dei soggetti beneficiari, nonché l’indicazione dell’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.

 

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
Vengono inoltre apportate una serie di modificazioni all’articolo 5, in materia di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi.
In particolare, vengono sostituiti i commi 1 e 2 del suddetto articolo, prevedendo che sia in zona bianca che in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e, inoltre, che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. In zona bianca, inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore, rispettivamente, a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla rimane, invece, il vincolo della capienza al 50 per cento di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è stato incrementato a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.


Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonché delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVI
Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 prevede che la disposizione di cui al primo periodo del comma 1, sull’obbligo di svolgimento con posti a sedere preassegnati e rispetto della distanza interpersonale, si applichi anche per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportivi di livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del Coni e del Cip, di preminente interesse nazionale, nonché agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli richiamati.
Anche in questo caso viene introdotto un limite per la zona bianca: la capienza non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla è confermata la capienza al 25 per cento di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è incrementato – analogamente a quanto previsto al comma 1 – a 2500 per gli impianti all’aperto e a 1000 per gli impianti al chiuso.
Conseguentemente è stato modificato il comma 3 del medesimo art. 5 – che disciplina la possibilità di definire un differente numero massimo di spettatori – prevedendone l’applicabilità anche nella zona bianca, oltre che in quella gialla, e sono stati abrogati, per ragioni di coordinamento, i commi 2-bis e 4 dell’articolo.

 

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
L’articolo in commento ha inoltre modificato l’articolo 5-bis del D.L. 52/2021, che disciplina le modalità di accesso e contingentamento degli ingressi per i musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, estendendo l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche alla zona bianca.

 

A seguito delle numerose richieste pervenute ai nostri uffici, preme segnalare che allo stato non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti; il Premier Draghi nella conferenza stampa tenutasi giovedì scorso, ha chiarito che i temi del lavoro, della scuola e dei trasporti sono per il momento esclusi dal raggio di applicazione del Decreto e potrebbero essere affrontati nelle prossime settimane.


Conseguentemente ad oggi gli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente riguardano:

  • le disposizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
  • circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

 

Si coglie altresì l’occasione per ricordare che il Garante della Privacy nel documento di indirizzo del 13 maggio 2021 "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali" e in particolare nell’allegato “Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, al punto 5 “Trattamento dei dati personali” prescrive che:
Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali (cfr. FAQ 1 e 2 sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615). Ciò anche per l’impossibilità di considerare il consenso dei dipendenti, una valida condizione di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, specie quando il datore di lavoro sia un’autorità pubblica (considerando43 del Regolamento)”.

 

In virtù di tale assetto normativo, in assenza di un obbligo vaccinale previsto per legge, il datore di lavoro, sebbene soggetto all’art. 2087 del codice civile, non dispone in via generale del potere disciplinare nei confronti del dipendente che si rifiuti di essere sottoposto a vaccinazione, anche in virtù delle disposizioni di privacy sopra richiamate.
L'Associazione si è già attivata per chiedere alla Istituzioni competenti chiarimenti in ordine ad alcuni profili settoriali di dubbia interpretazione, riservandosi – a seguito dell’esito degli approfondimenti svolti –di intraprendere anche ulteriori iniziative, sulle quali sarà fornita tempestiva comunicazione al sistema.

 

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