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News

Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro delle imprese.

 

ATTENZIONE: dal 1° ottobre 2020 le aziende che non hanno ancora comunicato un indirizzo pec al registro delle imprese saranno soggette a sanzioni pecunarie.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva (non è possibile depositare al registro delle imprese lo stesso indirizzo pec per più imprese).

Le imprese sono invitate a:

  • verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
  • controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
  • in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo https://ipecregistroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action.

 

Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

  • consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS);
  • ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it  (ricercare con nome impresa) e fleggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC.

 

In caso di mancata comunicazione:

è prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in:

  • misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile);
  • in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

Gli importi delle sanzioni per ciascuno soggetto obbligato possono variare da:

  • un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni);
  • da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) .

 

Se durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il conservatore del Registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo operativo.

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