ATTENZIONE: dal 1° ottobre 2020 le aziende che non hanno ancora comunicato un indirizzo pec al registro delle imprese saranno soggette a sanzioni pecunarie.
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva (non è possibile depositare al registro delle imprese lo stesso indirizzo pec per più imprese).
Le imprese sono invitate a:
Come verificare l'iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
In caso di mancata comunicazione:
è prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in:
Gli importi delle sanzioni per ciascuno soggetto obbligato possono variare da:
Se durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il conservatore del Registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo operativo.