Sul sito dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stato recentemente pubblicato il Decreto Direttoriale prot. N. 2012/3820/giochi/Adi del 27 gennaio 2012, riguardante le modalità di iscrizione all'elenco degli operatori del gioco per l'anno 2012.
Innanzitutto, il Decreto stabilisce che a far data dal 31 gennaio 2012 è disposta la pubblicazione dell'elenco per il 2012, ma sarà ancora valido e consultabile sul sito di AAMS anche l'elenco del 2011 fino al 30 aprile 2012, ovvero fino alla conclusione delle operazioni di rinnovo dell'iscrizione per il 2012 per i soggetti che avranno presentato la domanda entro il 31 marzo 2012.
Giova sottolineare che i concessionari possono intrattenere rapporti contrattuali solo con soggetti iscritti all'elenco 2011 fino alla data del mantenimento della pubblicazione sul sito di tale elenco (30 aprile 2012), nonché con i soggetti iscritti all'elenco del 2012.
Sempre sul sito di AAMS è disponibile una nuova versione del modello RIES per l'iscrizione all'elenco (allegato 1) che è stata integrata con un riquadro per l'istantanea individuazione del tipo di domanda (rinnovo o prima iscrizione), con uno spazio dove inserire il codice di iscrizione e uno per l'indicazione della tipologia di apparecchi istallati negli esercizi commerciali.
In ogni caso, non viene esclusa la validità della presentazione della domanda di iscrizione eseguito con il precedente modulo pubblicato sul sito in data 23 settembre 2011.
Per quanto riguarda le modalità dell'iscrizione, è necessario che i richiedenti presentino il modello RIES debitamente sottoscritto con allegata la seguente documentazione:
•1. Attestazione del versamento effettuato di € 150,00 mediante modello F24 (codice tributo 5216);
•2. Autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, comma 1 del Decreto Direttoriale n. 2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011, ovvero il possesso della licenza di cui all'art. 86 o 88 del Tulps (o DIA/SCIA) nonché della certificazione antimafia prevista dalla L. 575/1965 (ora dal Codice delle leggi antimafia - D.Lgs. n. 159/2011).
•3. Modulo relativo al consenso per il trattamento dei dati.
Sono disponibili sia un modulo per l'autocertificazione (allegato 2), sia un modulo per il consenso dei dati (allegato 3) da compilare ed allegare alla domanda.
Non sussistono dubbi sulla validità dell'autocertificazione antimafia, non solo perché espressamente prevista nell'ultimo Decreto emanato da AAMS, ma anche in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge di Stabilità 2012, che all'art. 15 prevede che nei rapporti con gli organi della P.A. i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Si ricorda poi che, nel caso di società e associazioni, sono previsti ulteriori adempimenti per i soggetti diversi dal richiedente, ma che sono comunque tenuti al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco, e che sono:
•- per le società di capitali, i componenti dell'organo di amministrazione;
•- per le società di persone, tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna;
•- per i circoli e le associazioni, tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna.
Per tali soggetti è, infatti, necessaria l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti non solo all'art. 4 del Decreto del 9 settembre 2011 (vedi sopra), ma anche dell'art. 5 (riguardanti l'insussistenza negli ultimi 5 anni di misure cautelari, condanne, ecc. per alcuni tipi di reati, l'insussistenza di dichiarazione di fallimento, ecc.).
I requisiti di cui all'art. 5 citato, nel caso del richiedente, sono già dichiarati mediante la compilazione del modello RIES (sezione "Ulteriori requisiti").
Pertanto, nel modello per l'autocertificazione, per il richiedente sarà sufficiente dichiarare di possedere i requisiti di cui all'art. 4, mentre per gli altri eventuali soggetti sarà necessario aggiungere il riferimento ai requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Direttoriale citato.
Giova sempre ricordare di porre la massima attenzione sul reale possesso dei requisiti che si autocertificano, atteso che sono previste pesanti sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false.
Infine, si sottolinea che, dopo la prima pubblicazione dell'elenco per il 2012 (già avvenuta il 31 gennaio u.s.), le iscrizioni successive saranno visualizzabili on line contestualmente alla conclusione delle operazioni di iscrizione svolte dai competenti Uffici Regionali, e comunque non oltre le 24 ore successive.
Una volta effettuata l'iscrizione, per la sola correzione di errori materiali (nome sbagliato, ecc.) potranno essere presentati eventuali reclami, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, agli Uffici Regionali competenti.
Info: Dr. Riccardo Pederneschi - Tel. 0434.549416