Ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di adottare con l'ordinanza 3 del 19.03.2020 le seguenti misure di contenimento:
- 1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- 2. al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- 3. a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
- 4. a tutti i Cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- 5. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 20/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.
Scarica da Documenti l’ordinanza 3 del 19.03.2020