Entra in vigore con il 1° ottobre 2016 l’obbligo di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa così come previsto dall’art. 29 della L.R. 29/2005.
Sono state inserite infatti circa 6 mesi fa dalla L.R. 4/2016 10 giornate di festività in cui tutti i negozi della Regione (Ipermercati e Centri commerciali compresi) dovranno essere chiusi, ad eccezione di quelli che operano nei territori di Lignano e Grado, le uniche due località a prevalente economia Turistica sopravvissute al taglio dell’elenco compreso nella
precedente L.R. 29/2005, che potranno restare aperti.
Le giornate previste di chiusura obbligatoria saranno quindi:
1° GENNAIO
2 GIUGNO
PASQUA
15 AGOSTO
LUNEDI’ DELL’ANGELO
1° NOVEMBRE
25 APRILE
25 DICEMBRE
1° MAGGIO
26 DICEMBRE
Nonostante quindi il Governo abbia impugnato il Testo normativo Regionale, poiché non si è ancora pronunciato in merito, l’articolo 29 della L.R. 29/2005 entra ufficialmente in vigore e di conseguenza la prima chiusura totale è fissata al 1° novembre 2016.
Considerato che la sanzione amministrativa minima applicata è di € 6.000,00 e può salire, a seconda della metratura sino ad € 36.000,00, Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla chiusura obbligatoria.
Sono escluse dall’applicazione della norma le seguenti categorie di esercizi: Farmacie, Rivendite di generi di monopolio, Esercizi interni alle strutture ricettive, Punti vendita della stampa quotidiana e periodica, Esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili e articoli di arredamento, Librerie, Impianti di distribuzione carburante, Spacci artigianali e industriali, Autoconcessionarie in occasione di campagne promozionali, Rivendite di fiori.
Qualora dovessero esserci nel frattempo novità in merito all’impugnazione del Governo, sarà premura della scrivente Associazione comunicarvelo tempestivamente.
I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento in merito (Dr. Riccardo Pederneschi – tel. 0434.549416).