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Esclusione della vendita di generi di monopolio dall’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con Determinazione Direttoriale n. 484555/RU del 24.10.2022, ha chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino, in relazione all’attività di vendita dei generi di monopolio, di valori postali e bollati, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico di cui all’art. 15, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012.


Dalla lettura del preambolo del provvedimento emerge che le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a provvedere in tal senso sono le seguenti:

  • con l’applicazione dell’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico in ordine ai generi di monopolio e ai valori postali e bollati, l’aggio percepito dal rivenditore verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente;
  • in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell’imposta sui generi di monopolio (il pagamento dell’accisa viene effettuato a monte all’atto dell’immissione in consumo), risulta escluso il rischio di evasione fiscale (che è invece la principale ratio che ha spinto il legislatore a prevedere il c.d. obbligo del POS);
  • sul settore dei tabacchi lavorati sussiste già un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti.


È bene sottolineare, sotto il profilo soggettivo, che la “deroga” (così viene definita nell’avviso dell’ADM pubblicato sul proprio sito) si applica anche alle vendite dei suindicati prodotti effettuate dai titolari di patentino, tra cui (ai sensi dell’art. 7 del Decreto MEF n. 38/2013) i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari e le sale da gioco, che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono anche un’attività di vendita di tabacchi lavorati.


Evidenziamo comunque che l'esenzione riguarda solo la vendita di generi di monopolio, di valori postali e bollati, mentre per il resto dei beni continuerà ad esser vigente l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

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