L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con Determinazione Direttoriale n. 484555/RU del 24.10.2022, ha chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino, in relazione all’attività di vendita dei generi di monopolio, di valori postali e bollati, non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico di cui all’art. 15, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012.
Dalla lettura del preambolo del provvedimento emerge che le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia a provvedere in tal senso sono le seguenti:
È bene sottolineare, sotto il profilo soggettivo, che la “deroga” (così viene definita nell’avviso dell’ADM pubblicato sul proprio sito) si applica anche alle vendite dei suindicati prodotti effettuate dai titolari di patentino, tra cui (ai sensi dell’art. 7 del Decreto MEF n. 38/2013) i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, gli stabilimenti balneari e le sale da gioco, che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono anche un’attività di vendita di tabacchi lavorati.
Evidenziamo comunque che l'esenzione riguarda solo la vendita di generi di monopolio, di valori postali e bollati, mentre per il resto dei beni continuerà ad esser vigente l’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.