A partire dal 1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, come previsto dal D.Lgs. 116/2020.
In particolare tale adempimento riguarda tutti gli imballaggi, compresi gli imballaggi neutri o di piccole dimensioni, e comporta l’indicazione sugli stessi della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE e le indicazioni sulla raccolta.
Cosa si intende per imballaggio?
L’art. 218, c. 1, lett. a), del D.L.vo 152/06 definisce IMBALLAGGIO “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”
In Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipi o categorie funzionali: imballo primario - per la vendita, imballo secondario - multiplo, imballo terziario - per il trasporto
Che cos’è l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi a consumo sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi a consumo nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (ad esempio, nel caso di imballaggi multicomponenti, le bottiglie in vetro con l’etichetta in carta, deve essere etichettata ogni singola componente separabile manualmente).
Che informazioni devono contenere le nuove etichette?
La normativa impone diversi obblighi informativi a seconda che la destinazione dell’imballaggio sia verso un operatore professionale (B2B) o verso il consumatore finale (B2C)
Art. 219 comma 5 D.L. 152/2006: Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
Non ci sono al momento disposizioni specifiche sul tipo di grafica da adottare. L'importante è che la comunicazione sia chiara, leggibile, precisa, in lingua italiana.
Nel caso in cui non sia possibile l’apposizione fisica delle informazioni sull’imballaggio, l’obbligo può essere assolto mediante schede informative cartacee rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita, o con modalità digitali (es. APP, QR code, siti internet).
A tale riguardo, abbiamo predisposto un fac-simile di scheda informativa che può essere utilizzata al fine di adempiere ai suddetti obblighi (scaricabile su Documenti).
Gestione delle scorte
Al fine di evitare inutili sprechi, sarà possibile utilizzare le scorte in magazzino di imballaggi anche vuoti (acquistati entro il 31/12/2021) fino ad esaurimento. Non sono previsti limiti di tempo per il periodo di gestione delle scorte.
Anche le etichette, che sono classificate come imballaggi, potranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte.
Per maggiori informazioni e specifiche tecniche si rinvia alla lettura della documentazione messa a disposizione dal CONAI (Linee guida - FAQ - check list sulla responsabilità condivisa).