L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto, a partire dal 22 giugno 2013, la rimozione per tutte le imprese del diritto di tutela dei prezzi (Delibera 280/2013/R/GAS)
Fino a tale termine le imprese con consumo annuo di gas inferiore a 50.000 mc, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.vo 164/2000, potevano invece optare tra il regime di mercato libero e il regime amministrato consistente nell'applicazioni di condizioni economiche definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (componente CCI).
Venendo meno tale diritto, l'Autorità ha stabilito i criteri che le società che erogano i servizi di vendita di gas naturale devono rispettare in termini di tempistica e obblighi comunicativi prevedendo le seguenti opzioni:
- l'accettazione delle variazioni contrattuali proposte loro dall'attuale fornitore (qualora proposte);
- la stipula di un nuovo contratto di fornitura a condizioni di libero mercato.
Per i contratti in essere, salvo diverso accordo tra le parti, il cliente finale potrà recedere unilateralmente con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi.
In assenza di una delle due scelte da parte dell'impresa il fornitore può recedere dal contratto e l'impresa sarà alimentata dal fornitore di ultima istanza sulla base di condizioni economiche prestabilite che attualmente prevedono maggiorazioni di costo rispetto al regime di prezzo tutelato.
Considerata l'esigenza di monitorare l'attuazione della norma ad opera delle società venditrici di gas, vi invitiamo a prestare la massima attenzione ed a comunicarci eventuali problematiche nel passaggio al libero mercato (Simona Cimarosti 0434.549494).
Vi ricordiamo inoltre di verificare le opportunità che le convenzioni Confcommercio vi offrono.