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Gas fluorurati ad effetto serra - L'avvio dell'operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni

L'avvio dell'operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni.
Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l'avvio dell'operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni.

 


 

 

L'11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, previsto dal D.M 43/2012, è dunque operativo e sarà gestito dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione.

 


Ricordiamo che il DPR 43/2012, in vigore dal 5/05/2012, prevede l'iscrizione al Registro telematico nazionale dei soggetti certificati per persone e imprese che svolgono le seguenti attività:


1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

 

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni ed è necessaria per ottenere i certificati provvisori. Gli operatori dovranno poi conseguire, entro sei mesi dall'ottenimento del certificato provvisorio, una specifica certificazione previo superamento di un esame teorico e pratico. In seguito dovrà essere certificata anche l'impresa.

 

Dal sito ufficiale del Registro, accessibile all'indirizzo www.fgas.it imprese e persone possono presentare, esclusivamente per via telematica, la pratica di iscrizione. Sul sito del Registro è possibile inoltre accedere ai materiali di supporto (informazioni, quesiti, filmati didattici e la guida).

 

Per quanto riguarda i concessionari presso i quali si svolge attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento montati su veicoli, si sottolinea come tali soggetti debbano iscriversi al registro come imprese e debbano iscrivere, al contempo, le persone che svolgeranno l'attività e che, a questo scopo, dovranno ottenere l'attestato.

L'iscrizione deve essere precedente all'ottenimento dell'attestato. In assenza di iscrizione l'attestato non viene rilasciato.

 

 

Alleghiamo la seguente documentazione:

1) Istruzioni per l'iscrizione delle Aziende

2) Istruzioni per l'iscrizione delle Persone

 

 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI TERZIAZIA SRL - CAT:

a) SCHEDA DI ADESIONE

b) ALLEGATO 1

c) ALLEGATO 2

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