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Gas fluorurati ad effetto serra(F-gas) - Disciplina sanzionatoria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020 il Decreto legislativo 5 dicembre 2019 n. 163 che riporta la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, attuato con D.P.R. del 16 novembre 2018 n.146, che introduceva tra le varie norme il registro telematico e la banca dati sugli f-gas (Cfr. ns. com. n. 3 del 28.01.19 e n. 17 del 05.07.19).

 

Il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite.

 

Tra le principali violazioni in materia di disposizioni sanzionatorie si segnala:

Art. 3

  • rilascio intenzionale di gas lesivi in atmosfera (sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro);
  • mancata riparazione di impianti che presentano delle perdite (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro;

Art. 4

  • omesso controllo delle apparecchiature con gas fuorurati entro le tempistiche stabilite (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro;

Art. 5

  • apparecchiature mancanti di sistemi di rilevamento delle perdite (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro);

Art.6

  • mancato inserimento nella banca dati f-gas delle informazioni previste (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro);

Art. 8

  • svolgimento dell’attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro).

 

Si evidenzia inoltre l’art. 9 che contiene misure per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all’immissione in commercio. In particolare:

  • le persone fisiche o imprese che acquistano f-gas senza essere in possesso del certificato o attestato sono punite con la sanzione da 1.000 a 50.000 euro (comma 4)
  • le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utenti finali senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente sono punite con la sanzione da 1.000 a 50.000 euro (comma 5)
  • le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utenti finali e che non inseriscono nella banca dati le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro (commi 6 e 7)

 

L’attività di vigilanza ed accertamento, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste, è svolta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, dell’ISPRA, delle ARPA regionali e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

All’esito delle attività di accertamento, il Ministero dell’Ambiente, successivamente alle contestazione all’interessato della violazione commessa e accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

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