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Gli obblighi delle imprese che forniscono FGAS e apparecchiature contenenti FGAS

Con il D.P.R. n. 146/2018 è stata istituita la nuova Banca Dati dei Gas Fluorurati (FGAS) e delle apparecchiature alla quale le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono hanno l’obbligo di comunicare i dati di vendita a decorrere dal 24 luglio 2019.
In base alla normativa in esame le apparecchiature non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente) contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata. L’obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

Ai fini dell’esercizio delle attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS, per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra FGAS possono essere venduti esclusivamente a e acquistati esclusivamente da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

 

Obbligo di iscrizione al Registro
Le imprese che forniscono gas fluorurati FGAS e/o apparecchiature non ermeticamente sigillate che contengono FGAS, devono iscriversi al Registro prima di procedere alla comunicazione dei dati di vendita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata con modalità telematica compreso il versamento dei diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).

 

Obbligo di comunicazione alla banca dati

Sono obbligati alla comunicazione coloro che forniscono:

  • Gas fluorurati a effetto serra agli operatori che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato.
  • Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a:
    • utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate);
    • installatori (che indicano l’utilizzatore finale).

 

Laddove il venditore coincida con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore. La verifica del possesso dei requisiti da parte dell’acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all’acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
La comunicazione va effettuata in modalità telematica al momento della vendita.

 

Che cosa deve essere comunicato?


Per la vendita di FGAS è obbligatorio comunicare alla Banca Dati:

  1. i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;
  2. le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

 

Per la vendita di apparecchiature precaricate è obbligatorio comunicare:

  1. tipologia di apparecchiatura;
  2. numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  3. anagrafica dell’acquirente;
  4. dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

 

Obblighi degli operatori delle apparecchiature contenenti FGAS


Ai fini della normativa FGAS sono considerati OPERATORI "il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature".

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • libero accesso all’apparecchiatura che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
  • il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura e all’esecuzione di controlli o riparazioni.

 

L’impresa, l’ente o qualsiasi altro soggetto che si configura come “operatore” delle apparecchiature contenenti FGAS non ha alcun l’obbligo di iscriversi al Registro né di certificarsi.

 

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature, nonché per l’attività di controllo delle perdite e di recupero di FGAS in esse contenute, gli operatori (proprietari/utilizzatori dell’apparecchiatura) hanno invece l’obbligo di:

  • rivolgersi a persone o imprese certificate (l’elenco è disponibile sul sito www.fgas.it )
    oppure
  • utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato.

 

Tenuta del registro


Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo che dovrà essere tenuto da operatori di:

  • apparecchiature con carico di FGAS pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente;
  • apparecchiature ermeticamente sigillate con carico di refrigerazione superiore a 10 ton di CO2 equivalente.

 

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che gli installatori e i manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l’operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature FGAS.

 

Comunicazione annuale


Con il D.P.R. n. 146/2018 è stato abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.
La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà pertanto essere trasmessa.

 

Ricordiamo che le apparecchiature contenenti FGAS sono:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione
  • apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
  • pompe di calore fisse
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
  • commutatori elettrici
  • cicli Rankine a fluido organico
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