Il Decreto Legge n. 138/2011, cosidetto “Manovra di Ferragosto” ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale ai soci o familiari dell’imprenditore.
In dettaglio è previsto che la concessione in godimento di un bene d’impresa, da parte di una società o ditta individuale, ad un socio o familiare a titolo personale, senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
• in capo all’utilizzatore persona fisica (imprenditore individuale, socio, familiare) la tassazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
• in capo al concedente ditta l’indeducibilità dei relativi costi.
Relativamente ai beni in esame il concedente oppure l’utilizzatore deve inviare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2012, n. 25/E:
• per determinare il valore di mercato del bene concesso in godimento va fatto riferimento alla definizione di “valore normale” contenuta nell’art. 9, TUIR;
• l’autovettura concessa in godimento ad uso promiscuo all’amministratore-socio, dipendente della società, configurando un fringe benefit non rientra nel campo applicativo della nuova disciplina;
• i finanziamenti / versamenti eseguiti o ricevuti dai soci devono essere comunicati per l’intero ammontare, a nulla rilevando che tali operazioni siano finalizzate all’acquisizione dei beni successivamente concessi in godimento ai soci.
Si rammenta che con il Provvedimento 17.9.2012, l’Agenzia delle Entrate ha differito il termine di invio della comunicazione al “31 marzo 2013; si evidenzia che l’ultimo giorno utile è il 2.4.2013 (lunedì).
È stato rilevato che l’applicazione della disciplina in esame può determinare un fenomeno di doppia imposizione nell’ipotesi in cui l’utilizzatore dei beni d’impresa concessi in godimento sia:
l’imprenditore individuale;
• un socio di una società di persone;
• un socio di srl “trasparente” ex art. 116, TUIR.
In tale caso, infatti, se la concessione del bene d’impresa avviene senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato a tali soggetti viene imputato:
• un maggior reddito “corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento”;
• un reddito diverso, ai sensi della citata lett. h-ter), pari alla differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito per l’utilizzo del bene.
Sul punto l’Agenzia al fine di eliminare la doppia imposizione, sopra descritta, precisa che il reddito diverso imputabile all’utilizzatore va ridotto: “del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso”.
Di conseguenza il reddito diverso da tassare in capo all’imprenditore individuale o socio “trasparente” è determinato in base alla seguente differenza:
Nella Circolare n. 36/E in esame l’Agenzia distingue il caso in cui per il bene d’impresa il TUIR non
prevede alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi rispetto al caso in cui per il bene d’impresa il TUIR dispone specifiche limitazioni alla deducibilità.
Per i beni in esame concessi in godimento da società di persone o srl trasparenti ex art. 116, TUIR, si verifica un aumento del reddito d’impresa a seguito dell’indeducibilità “sopravvenuta” dei costi a causa dell’applicazione della nuova disciplina. Tale maggior reddito, come precisato nella citata Circolare n. 24/E, è imputato esclusivamente ai soci utilizzatori. Di conseguenza i soci ai quali non è concesso il godimento del bene rimangono estranei all’attribuzione del reddito connesso con l’indeducibilità dei costi riferiti a beni utilizzati da altri soci.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36/E in esame fornisce un importante chiarimento in merito all’individuazione del valore normale del diritto di godimento di un’autoveicolo, proponendo di determinarlo, ai sensi dell’art. 51, comma 4, TUIR, ossia con la regola del cosidetto “fringe benefit” in capo ai dipendenti e pertanto facendo riferimento al: “… 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia …”.
L’Agenzia ha inoltre evidenziato che relativamente ai beni, che per loro natura possono essere utilizzati promiscuamente, i cui costi sono interamente deducibili la disciplina in esame non va applicata. Sul punto l’Agenzia fa espresso riferimento ai tassisti:
Nella Circolare n. 36/E l’Agenzia ribadisce che al fine di quantificare il reddito diverso in capo all’imprenditore individuale o socio o familiare per l’utilizzazione del bene d’impresa concesso in godimento “il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene”.
Tuttavia la stessa Agenzia “attenua” la portata operativa di quanto sopra esposto evidenziando che: “in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo”.
Info: Rag. Marco Zadro - tel. 0434.549443