Vi informiamo che GSM Spa è il nuovo concessionario per la riscossione dell’imposta sulle insegne.
Visti i passaggi tecnici tra la precedente Concessionaria e i nuovi uffici sarà cura del Comune informare pubblicamente le nuove tempistiche per l’assolvimento degli obblighi sulle imposte pubblicitarie.
Sarà nostra premura avvisarsi di ulteriori comunicazioni
Gli uffici sono situati a Pordenone Viale Dante,1 (c/o parcheggio Via Vallona) – tel. 0434 28651 –email: pubblicità@gsm-pn-it
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Di seguito riportiamo le regole che determinano tale imposta.
Per essere in regola si riporta che il D. Lgs. 507/1993 prevede al comma 2 dell’art. 6: “…Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”.
Le esenzioni dall’imposta sono inoltre previste dall’art. 17 del medesimo Decreto, come segue: “Sono esenti dall’imposta”:
1.la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2.gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino le superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore di un metro quadrato;
3.la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4.la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
5.(omissis)
6.(omissis)
7.la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8.le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
9.le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.