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IMU – Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) n. 2/DF del 23 maggio 2013.

 

Premessa

Con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2103, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze), ha risposto ad una serie di quesiti in merito al pagamento delle prima rata dell'IMU relativa all'anno 2013, da effettuarsi entro il prossimo 17 giugno 2013.

Come precisato nel documento di prassi in esame, l'incertezza è determinata dalle modifiche apportate alla normativa attualmente vigente relativa al predetto adempimento.

Infatti, nel testo del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (cosiddetto "Decreto Legge per il pagamento dei debiti della P.A.") - approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato - è stato accolto un emendamento, finalizzato a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, in base al quale, a decorrere dal 2013, il versamento della prima rata dell'IMU debba essere calcolato sulle aliquote e sulle detrazioni deliberate dai Comuni nell'anno precedente (quindi, per l'anno 2013, quelle del 2012), mentre, il versamento della seconda rata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata – deve essere eseguito con riferimento alle delibere dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate sul sito www.finanze.it, entro il 16 ottobre di ciascun anno.

Inoltre, il recente D.L. 21 maggio 2013, n. 54, ha disposto, per l'anno 2013, la sospensione del versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categoria di immobili:

 

abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione dei seguenti fabbricati:

  • abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1);
  • abitazioni in ville (categoria catastale A/8);
  • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9).
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali.

Tale sospensione è disposta in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina della TARES, finalizzata, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dell'IMU corrisposta sugli immobili utilizzati per attività produttive.

La riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di Economia e Finanza 2013 ed in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

Qualora la predetta riforma non venga adottata entro il 31 agosto 2013, si applicherà la disciplina IMU attualmente vigente, ed il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene stabilito al 16 settembre 2013 (in luogo del 16 giugno 2013).

 

Ciò premesso, di seguito, si illustrano i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Versamento delle prima rata dell'IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2012, prima della conversione in legge del D.L. n. 35 del 2013.

Circa il versamento della prima rata dell'IMU sulla base delle aliquote e delle detrazioni del 2012, come previsto dall'emendamento al citato D.L. n. 35 del 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è del parere che - ferma restando, in ogni caso, la potestà di accertamento del tributo da parte dei Comuni - possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), in base alla quale, "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

I contribuenti possono, comunque, prima della conversione in legge del predetto decreto, procedere al pagamento della rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio 2013, come, attualmente, previsto dalla norma vigente.

 

Mutamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'IMU

Nel documento di prassi in esame, vengono forniti chiarimenti anche in merito al mutamento dei requisiti soggettivi ed oggetti dell'imposta.

Ad esempio, nel caso in cui, nel 2013, l'immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall'anno precedente, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l'immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, di conseguenza, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un'area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell'IMU dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012.

Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per 12 mesi. Ad esempio:

  • il contribuente abbia acquistato un immobile, non destinato ad abitazione principale, il 1° ottobre 2012. In tal caso, il soggetto passivo, entro il 17 giugno 2013, dovrà calcolare l'IMU dovuta per l'anno 2013 sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente, cioè, dalla circostanza che nell'anno 2012 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli 3 mesi
  • il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell'immobile per 6 mensilità, avendolo venduto il 28 marzo 2013, possedendolo, dunque, nell'anno 2013 per soli 3 mesi. Tale circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al soggetto passivo IMU di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, costringendolo, poi, a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza. Alla luce dei predetti chiarimenti, si può, quindi, concludere che in tal caso l'interessato, entro il 17 giugno 2013, dovrà versare l'IMU dovuta per l'anno 2013, commisurandola ai 3/12 dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente.

 

Immobili classificati nel gruppo catastale D

Come noto, il D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia"), ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, è elevato da 60 a 65.

Inoltre, a decorrere dalla medesima data, la legge di stabilità 2013:

  • ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria dello 0,76%;
  • ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota ordinaria dello 0,76%, per tali immobili.  

 

Essendo mutata, quindi, la disciplina sostanziale della fattispecie in esame, il Ministero ritiene che il calcolo per il versamento della prima rata debba essere effettuato tenendo conto, in primis, del moltiplicatore 65, ad eccezione degli immobli classificati nella categoria catastale D/5.

Inoltre, in considerazione della formulazione dell'emendamento al D.L. n. 35 del 2013, i contribuenti devono applicare in ogni caso l'aliquota vigente nei 12 mesi dell'anno precedente per la fattispecie in esame, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella ordinaria.

Ovviamente, in sede di versamento della seconda rata dell'IMU, i contribuenti dovranno applicare l'aliquota dello 0,76% (o quella eventualmente elevata dai Comuni per l'anno 2013).

Al riguardo, si ricorda che con la Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU relativa a tale tipologia di fabbricati.

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