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INAIL - Differimento termini autoliquidazione 2013/2014. Ulteriori precisazioni

Facciamo seguito precedenti pubblicazioni, con cui abbiamo comunicato le prime istruzioni operative emanate dall'INAIL sul  differimento  al 16 maggio 2014 del termine per versare i premi e per l'autoliquidazione 2013/14, per fornire le ulteriori precisazioni fornite in materia  dall'Istituto.

 

Cessazione dell'attività in corso d'anno (cessazione codice ditta)

In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo.

Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.

Per le cessazioni avvenute nel mese di dicembre 2013, gli interessati dovranno inviare all'Istituto, via PEC, entro il 17 febbraio 2014 la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.

 

Termine per l'invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014, a modifica delle istruzioni in precedenza diramate dall'INAIL, è differito al 16 maggio 2014. Resta fermo il relativo servizio, già attivo, sul sito www.inail.it.

 

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati

I premi relativi al 4° trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2014, pertanto le società di somministrazione devono versare i premi entro il 17 febbraio 2014.

Per il 2014 la riduzione dei premi si applica ai versamenti da effettuare:

  •  entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014
  • entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014
  • entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014
  • entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.  

 

Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

A decorrere dal 2013 l'addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'!,17%, da applicare sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014.

Il relativo decreto è in corso di emanazione.  

 

Basi di calcolo premi 2013/2014

Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, che definirà i criteri per l'applicazione della riduzione prevista dalla legge di stabilità 2014, l'INAIL predisporrà le nuove "Basi di calcolo premi", nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

Le nuove Basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.

In aggiunta a detti servizi, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni dell'INAIL provvederà inoltre, come di consueto, a inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato ".txt".

Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013 Per i soggetti assicuranti che iniziano l'attività nel mese di dicembre l'autoliquidazione è prevista per il 16 giugno.

Per il 2014 ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione al 16 maggio 2014.

Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.

 

Guida all'autoliquidazione

La  Guida sarà pubblicata dopo l'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Nel Documento saranno indicate le modalità di gestione di tutte le riduzioni che interessano l'autoliquidazione, incluse quelle introdotte dalla legge 92/2012 per cui sono stati previsti specifici codici, nonché le modalità di calcolo dei premi con applicazione della riduzione di cui alla legge 147/2013, anche in coesistenza con altre riduzioni.  

       

 

Rif:

  • Nota Direzione Centrale Rischi INAIL 3.2.2014
  • Nota informativa Direzione Generale 31.1.2014, prot.1530
  • Decreto-legge 28.1.2014, n.4 art.2, comma 3
  • Legge 27.12.2013, n.147 art.1 comma 128
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