L'INAIL ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all'Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l'anno 2012 (Circ. 27.3.2012, n. 16).
Il nuovo minimale giornaliero, che tiene conto della variazione ISTAT (calcolata, per l'anno 2012 nel 2,7%), è pari a € 45,70, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari ad € 1.188,20.
Ricordiamo, al riguardo, che per alcune particolari tipologie di lavoratori (dirigenti,soci di società, familiari partecipanti all'impresa familiare, lavoratori parasubordinati e occasionali) che versano i premi sulla base di retribuzioni convenzionali, i valori indicati sono in vigore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012.
Lavoratori part-time
Come noto, per questi lavoratori la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l'importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.
La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.
Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale.
Quest'ultima, come si ricorderà, deve essere determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 45,70) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
Di conseguenza, a fronte di un orario, ad esempio, di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2012 è pari a € 6,86 (45,70 x 6: 40).
Dirigenti
Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.
L'imponibile, dall'1.7.2011, è, pertanto, il seguente:
- retribuzione convenzionale giornaliera : € 90,88;
- retribuzione convenzionale mensile: € 2.272,08.
Retribuzione di ragguaglio
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall'1.7.2011:
- importo giornaliero: €48,94;
- importo mensile: €1.223,43.
Partecipanti all'impresa familiare
Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall'1.7.2011, è pari a € 49,15 mentre quello mensile a € 1.228,76.
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994
Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno. Pertanto, dall'1.7.2011, la retribuzione convenzionale è pari ad euro 1.094,76 (euro 91,33x12 gg. mensili).
Lavoratori parasubordinati.
Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.
Dall'1.7.2011, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile:
- minimo: € 1.223,43;
- massimo: € 2.272,08.
Prestazioni occasionali
Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000.Dall'1.7.2011, per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti minimali e massimali:
-giornaliero: € 48,94 - € 90,88
-mensile: €1.223,43 - € 2.272,08.