L'INPS ha fornito le istruzioni operative sull'incentivo economico, pari ad un terzo della retribuzione fino ad un massimo di 650 euro mensili pro capite, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani minori di 30 anni privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (art. 1 DL.76/2013 convertito nella legge 99/2013).
Lavoratori beneficiari
L'agevolazione si applica a soggetti che all'atto dell'assunzione abbiano almeno 18 anni di età e non ancora compiuto i 30.
Il requisito "privo di impiego regolarmente retribuito" va inteso in conformità con quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro del 20.3.2013 (rif. circ. Minlavoro n.34/2013 e Messaggio INPS 12212/2013), ovvero:
Rapporti incentivati
Assunzioni a tempo indeterminato
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato anche a tempo parziale, per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati, sia a tempo indeterminato che determinato. Nei confronti delle assunzioni di questi ultimi lavoratori, l'incentivo non si applica durante i periodi di non utilizzo. Una nuova somministrazione, tuttavia, dopo un periodo di disponibilità, consente all'agenzia di usufruire nuovamente del beneficio fino all'originaria scadenza.
Il beneficio non spetta né per il lavoro domestico, né per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito.
Trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine
L'agevolazione trova applicazione anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. In tale evenienza, il lavoratore deve avere almeno 18 anni di età e non aver compiuto 30 anni all'atto della trasformazione del rapporto stesso. Qualora alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire il beneficio.
Per usufruire dell'incentivo, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto oggetto della trasformazione, anche in anticipo rispetto all'originaria scadenza (ad es. rapporto a termine 1.7.2013-31.1.2014, la trasformazione deve avvenire entro il 31.12.2013).
In analogia con quanto detto sopra, l'incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato; in assenza di somministrazione, l'agevolazione non può essere applicata.
Misura e durata dell'incentivo
L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali.
L'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è corrisposto per 18 mesi, mentre, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, per 12 mesi.
Nell'ipotesi di assunzione o trasformazione non decorrenti dal primo giorno del mese, i massimali del primo e dell'ultimo mese sono ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi quanti sono i giorni del rapporto agevolato nel mese di riferimento.
La misura dell'incentivo per l'assunzione di apprendisti non può mensilmente superare l'ammontare della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'apprendista medesimo.
Il beneficio è autorizzato dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (vedi istruzioni operative in all.1) e spetta entro il limite di risorse stanziate per ciascuna regione o provincia autonoma (vedi all.2)
Decorrenza delle assunzioni incentivabili
L'agevolazione spetta per tutto il territorio nazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7.8.2013.
Una volta esaurite le risorse stanziate per ciascun territorio, non sarà più possibile accedere al beneficio. Allo stesso modo, non potranno essere incentivate le assunzioni e le trasformazioni effettuate dopo il termine ultimo del 30 giugno 2015.
L'INPS, sul proprio sito www.inps.it, evidenzierà l'esaurimento dei fondi per ciascuna regione e/o provincia autonoma.
Condizioni
L'agevolazione è subordinata:
1)alla regolarità (art.1 commi 1175 e 1176 della legge 296/2006) inerente:
a)l'adempimento degli obblighi contributivi;
b) l'osservanza delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro;
c) il rispetto degli accordi e dei contratti nazionali nonché dei contratti regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2) l'applicazione dei principi di cui all'art.4, commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012(vedi com. Direzione centrale politiche del lavoro e welfare n. 34 del 28.6.2012);
3) la realizzazione e al mantenimento dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media degli occupati nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione;
4) le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (art.1 e 40 del regolamento Ce n.800/2008 della Commissione del 6.8.2008.)
Con riferimento al predetto sopracitato punto 1), l'INPS ribadisce che, in caso di somministrazione la regolarità contributiva riguarda la relativa agenzia, mentre l'osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro interessa sia l'agenzia di somministrazione sia l'utilizzatore.
Con riferimento al punto 2), l'INPS sottolinea che, tranne casi particolari, l'incentivo non spetta se la trasformazione avviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, in quanto il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato.
Con riferimento al precedente punto 3), l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo.
Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (vedi esempi riportati nella circ. Inps 131/2013).
L'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non sia realizzato o venga meno per le seguenti cause:
* - dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
* - invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
* - pensionamento per raggiunti limiti di età;
* - riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
* - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il mantenimento mensile e l'eventuale ripristino dell'incremento devono essere valutati in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate facenti capo allo stesso soggetto.
Ai fini dell'incremento, occorre considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori utilizzati in somministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l'agenzia ed escluso il lavoro " accessorio" .
Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa ma occorre invece computare il lavoratore sostituito.
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato sia indeterminato, l'incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell'agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell'agenzia devono infatti essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato; non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione.
Per la valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Per facilitare tale calcolo, si fa rinvio alla specifica guida predisposta dall'istituto(vedi all. 5 della circ. Inps n.131/2013).
In caso di assunzione a tempo indeterminato, l'incremento netto dell'occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.
Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l'assunzione.
Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all'assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all'assunzione.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l'incremento netto dell'occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure mediante un'assunzione compensativa successiva (entro un mese da tale data); in quest'ultimo caso, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.
L'assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell'incremento occupazionale e, pertanto, deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui non si realizzerebbe l'incremento.
Gli incentivi sono altresì subordinati:
* - alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ;
* -alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
Di tali condizioni viene fatta menzione nell'istanza di ammissione al beneficio.
Coordinamento con altri incentivi
Qualora sussistano i presupposti sia per l'applicazione dell'incentivo in esame che di altri agevolazioni contributive, (es. riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l'incentivo in questione è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.