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Indennizzi per cessazione attività commerciale: chiarimenti

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di accesso agli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale, con particolare riferimento ad alcune categorie di soggetti beneficiari, alla luce della riapertura dei termini e della proroga disposte dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

 

Destinatari indennizzo

In via generale, sono destinatari dell'indennizzo coloro che maturano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 207/1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.

Possono, pertanto, presentare domanda di indennizzo anche coloro che avevano maturato i previsti requisiti nel periodo 1.1.2009-31-12-2011 senza aver presentato a suo tempo la relativa domanda, o qualora la stessa sia stata respinta in quanto inoltrata dopo la scadenza del 31.1.2012.

 

Destinatari proroga

Coloro la cui scadenza dell'indennizzo, per raggiungimento dell'età pensionabile, sia intervenuta dopo l'1.1.2012, possono continuare a percepire l'indennizzo medesimo fino alla maturazione dei nuovi requisiti introdotti dalla legge Monti-Fornero. Tali soggetti, già beneficiari della precedente proroga di 18 mesi:

non devono aver superato l'età di 61 anni e 6 mesi se donne e 66 anni e 6 mesi se uomini;
non devono risultare titolari di trattamento pensionistico;
non devono svolgere, al momento della proroga, attività di lavoro dipendente od autonomo.
Nel caso di soggetti ammessi alla salvaguardia pensionistica (esodati), la proroga dell'indennizzo è concessa fino alla prima decorrenza utile per la concessione dei trattamenti di vecchiaia o anzianità prevista dalle specifiche disposizioni di salvaguardia.

 

Competenza Comitato amministratore esercenti attività commerciali

Le domande di proroga dell'indennizzo con parere non favorevole saranno inoltrate dalle sedi Inps competenti al predetto Comitato amministratore il quale assumerà, in via definitiva, le conseguenti decisioni di accoglimento o reiezione definitiva.

Eventuali ricorsi amministrativi presentati direttamente dagli interessati avverso le reiezioni delle sedi Inps, saranno considerati nulli. A tali soggetti verrà comunque comunicato per tempo l'inoltro, da parte della sede Inps competente, della domanda respinta al Comitato.

 

Compatibilità/incompatibilità

L'indennizzo non può essere concesso ai titolari di pensione di vecchiaia, erogata da qualsiasi fondo, anche nel caso di maturazione del diritto alla predetta pensione senza presentazione della relativa domanda.

Come nel caso della proroga, qualora invece il soggetto richiedente l'indennizzo sia beneficiario di una delle clausole di salvaguardia, il citato indennizzo sarà erogato fino alla prima decorrenza utile, indicata nella certificazione di salvaguardia inviata all'interessato. Ciò, anche qualora l'interessato presentasse la domanda di pensione in un momento successivo alla citata decorrenza.

Nel caso, invece, di ammissione alla clausola di salvaguardia per la pensione di anzianità, l'indennizzo sarà concesso, in presenza dei requisiti di legge, fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia prevista dalla legge Monti-Fornero, vale a dire fino alla naturale scadenza dell'indennizzo stesso.

Ciò, anche nel caso in cui l'interessato presenti la domanda di pensione ed acquisisca la titolarità del trattamento di anzianità in corso di godimento dell' indennizzo medesimo.

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