Premessa
Con l'adozione del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Temporary Framework Covid19) adottato dalla Commissione Europea il 20/03/2020 (Comunicazione n.2020/C 91 I/01), sono stati definiti compatibili con il mercato interno alcuni aiuti temporanei che rispondono a specifici requisiti.
Sulla base del citato Quadro, gli Stati (e/o le Regioni-Province Autonome) hanno la possibilità di prevedere la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali o di pagamento entro un massimale di aiuto per impresa pari a 800.000 euro (Punto 3.1 del Quadro temporaneo).
Si specifica che gli 800.000 euro non costituiscono un innalzamento del massimale del de minimis e si configurano come nuovo aiuto, ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 lettera b) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Questo permette alle imprese di utilizzare tali aiuti senza intaccare il plafond de minimis.
Inoltre il Temporary Framework consente la concessione di aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati, sulla base di specifici criteri (Punto 3.2 del Quadro temporaneo).
Di seguito vengono dettagliate le misure contenute nel Punto 3.2 del Temporary Framework.
Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti (Punto 3.2 del Quadro temporaneo)
L’art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
Su tale base giuridica, la Commissione UE ha stabilito che le garanzie pubbliche, per un periodo ed un importo dei prestiti limitati, possono costituire una soluzione adeguata per garantire l’accesso al credito alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, in considerazione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Di seguito si illustrano le principali condizioni da rispettare per la concessione dell’aiuto:
Istruzioni operative riguardanti gli interventi del Fondo di garanzia PMI ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
Il Fondo di garanzia PMI ha definito delle istruzioni operative (cfr. allegato) riguardanti le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
1. PERCENTUALI DI COPERTURA AL 90% PER LA GARANZIA DIRETTA E AL 100% PER LA RIASSICURAZIONE
Fermo restando quanto previsto per i finanziamenti fino a 25.000 euro - per i quali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m) del d.l. 23/2020, è prevista una copertura del Fondo di garanzia PMI del 100% (cfr. note informative del 17/04/2020, N. Prot. 0002511 e del 14/04/2020, N Prot. 0002433) - per i finanziamenti di importo superiore a tale soglia è previsto l’innalzamento delle ordinarie percentuali di copertura fino al 90% per la garanzia diretta e fino al 100% per la riassicurazione, in quest’ultimo caso a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90%.
In questo caso il premio pagato dall’impresa al confidi non deve includere la remunerazione per il rischio di credito.
Tali condizioni agevolative riguardano le sole operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
a. l’operazione finanziaria è finalizzata al sostegno di liquidità o investimenti;
b. la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 6 anni;
c. l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi di altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può superare, in alternativa:
2. INTERVENTI DEI CONFIDI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO COMPRESO TRA 25.000 E 800.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA N) DEL D.L. 23/2020
Fermo restando il rispetto dei limiti previsti alle lettere b) e c) del precedente punto 1, con riferimento alle operazioni finanziarie di importo compreso tra i 25.000 e 800.000 euro, sarà consentita:
3. INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO PER LE OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RINEGOZIAZIONE O AL CONSOLIDAMENTO
La possibilità di richiedere l’intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, e conceda un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
4. INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER OPERAZIONI FINANZIARIE CHE NON RISPETTANO I REQUISITI PREVISTI DAL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO
Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i sopra elencati requisiti previsti dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, in quest’ultimo caso a condizione che le garanzie rilasciate