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Interventi del Fondo di garanzia per le PMI Quadro temporaneo

Premessa


Con l'adozione del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Temporary Framework Covid19) adottato dalla Commissione Europea il 20/03/2020 (Comunicazione n.2020/C 91 I/01), sono stati definiti compatibili con il mercato interno alcuni aiuti temporanei che rispondono a specifici requisiti.

Sulla base del citato Quadro, gli Stati (e/o le Regioni-Province Autonome) hanno la possibilità di prevedere la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali o di pagamento entro un massimale di aiuto per impresa pari a 800.000 euro (Punto 3.1 del Quadro temporaneo).

Si specifica che gli 800.000 euro non costituiscono un innalzamento del massimale del de minimis e si configurano come nuovo aiuto, ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 lettera b) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Questo permette alle imprese di utilizzare tali aiuti senza intaccare il plafond de minimis.

Inoltre il Temporary Framework consente la concessione di aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati, sulla base di specifici criteri (Punto 3.2 del Quadro temporaneo).

Di seguito vengono dettagliate le misure contenute nel Punto 3.2 del Temporary Framework.

 

Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti (Punto 3.2 del Quadro temporaneo)
L’art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Su tale base giuridica, la Commissione UE ha stabilito che le garanzie pubbliche, per un periodo ed un importo dei prestiti limitati, possono costituire una soluzione adeguata per garantire l’accesso al credito alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, in considerazione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Di seguito si illustrano le principali condizioni da rispettare per la concessione dell’aiuto:

  • le garanzie devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
  • per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non deve superare, in alternativa:
    - il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;
    - il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
    - per le imprese che, con una giustificazione adeguata e in base a un’autodichiarazione, presentino un fabbisogno di liquidità maggiore, l’importo del prestito può essere aumentato rispetto ai precedenti limiti, per coprire tale fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi se
    PMI, per i seguenti 12 mesi se grandi imprese. Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento;
  • per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quelli indicati ai precedenti punti, sempre che vi sia una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata;
  • la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non deve eccedere il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato;
  • la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
  • la garanzia può essere concessa anche a imprese che non erano in difficoltà - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - al 31 dicembre 2019, ma che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19.

 

Istruzioni operative riguardanti gli interventi del Fondo di garanzia PMI ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
Il Fondo di garanzia PMI ha definito delle istruzioni operative (cfr. allegato) riguardanti le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.


1. PERCENTUALI DI COPERTURA AL 90% PER LA GARANZIA DIRETTA E AL 100% PER LA RIASSICURAZIONE
Fermo restando quanto previsto per i finanziamenti fino a 25.000 euro - per i quali, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m) del d.l. 23/2020, è prevista una copertura del Fondo di garanzia PMI del 100% (cfr. note informative del 17/04/2020, N. Prot. 0002511 e del 14/04/2020, N Prot. 0002433) - per i finanziamenti di importo superiore a tale soglia è previsto l’innalzamento delle ordinarie percentuali di copertura fino al 90% per la garanzia diretta e fino al 100% per la riassicurazione, in quest’ultimo caso a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90%.

In questo caso il premio pagato dall’impresa al confidi non deve includere la remunerazione per il rischio di credito.

Tali condizioni agevolative riguardano le sole operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
a. l’operazione finanziaria è finalizzata al sostegno di liquidità o investimenti;
b. la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 6 anni;
c. l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi di altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può superare, in alternativa:

  • il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019;
  • i limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione, (contenuta nel modulo di richieste della garanzia diretta o della riassicurazione del Fondo - c.d. Allegato 4), che:
    - l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
    - i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

 

2. INTERVENTI DEI CONFIDI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO COMPRESO TRA 25.000 E 800.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1, LETTERA N) DEL D.L. 23/2020
Fermo restando il rispetto dei limiti previsti alle lettere b) e c) del precedente punto 1, con riferimento alle operazioni finanziarie di importo compreso tra i 25.000 e 800.000 euro, sarà consentita:

  • la possibilità di cumulare sino alla copertura del 100% del finanziamento la garanzia del Fondo PMI e la garanzia concessa da Confidi o da altro fondo di garanzia, a valere su risorse proprie (ai sensi della lettera n), comma 1, art.13 del d.l. liquidità);
  • la concessione di riassicurazione e controgaranzia in misura pari al 90% sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.

 

3. INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI AI SENSI DEL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO PER LE OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA RINEGOZIAZIONE O AL CONSOLIDAMENTO
La possibilità di richiedere l’intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, e conceda un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

 

4. INTERVENTI DEL FONDO DI GARANZIA PMI PER OPERAZIONI FINANZIARIE CHE NON RISPETTANO I REQUISITI PREVISTI DAL PUNTO 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO
Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i sopra elencati requisiti previsti dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, in quest’ultimo caso a condizione che le garanzie rilasciate

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