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Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l'arredo e di elettrodomestici – Detrazioni

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 –  - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013.

 

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013 sono stati forniti gli attesi chiarimenti in ordine alle agevolazioni introdotte dal D.L. n. 63 del 2013 circa le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

 

Come noto, infatti il decreto legge 63/2013 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2013, le detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto.

 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

 

L'Agenzia delle Entrate specifica, innanzitutto, quali sono gli interventi di efficienza energetica cui è riferibile l'agevolazione. Si tratta, in sostanza di:

 

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, c. 344, della L. n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000. Al riguardo, viene chiarito che qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimento, è ammesso al beneficio fiscale;

 

  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, di cui all'art. 1, c. 345, della L. n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;

 

  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, di cui all'art. 1, c. 346, della L. n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 60.000;

 

  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, di cui all'art. 1, c. 347, della L. n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;

 

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'art. 1, c. 286, della L. n. 244 del 2007 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, c. 347, della L. n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000;

 

  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 e ricondotti nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, c. 347, della L. n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000.

 

Nel D.L. n. 63 del 2013, queste ultime due tipologie di interventi erano state escluse dalla proroga dell'agevolazione ma, poi, inserite in sede di conversione in legge del decreto.

A tal proposito la circolare specifica che, per la sostituzione dei vecchi scaldabagni o impianti di riscaldamento con quelli di ultima generazione, la detrazione del 65% dall'imposta sul reddito, si applica alle spese sostenute dal 6 giugno, giorno di entrata in vigore del Dl 63/2013, e non dal 4 agosto, data di operatività della legge 90/2013.

 

Decorrenza dell'aliquota del 65%

 

L'agevolazione per risparmio energetico si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Ai fini del computo dei termini, per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) si deve far riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali si deve, invece, far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Come noto, la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 36%, introdotta nel 1998 e poi più volte prorogata, è stata "messa a regime" dal D.L. n. 201 del 2011, attraverso l'introduzione nel Tuir del nuovo art. 16-bis, il quale riprende tutti i principali aspetti della previgente disciplina, dal perimetro oggettivo e soggettivo di applicazione alle condizioni di spettanza del beneficio fiscale.

Nell'ambito delle misure per lo sviluppo economico, il D.L. n. 69 del 2013 ha innalzato la percentuale di detrazione dal 36% al 50% e il massimo di spesa ammissibile da 48.000 euro a 96.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. Dopo tale data, come precisa la circolare, tutto ritornerà come prima e l'agevolazione continuerà ad applicarsi nella misura del 36% e un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

Si precisa sin da subito che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

 

Interventi antisismici

In sede di conversione in legge del D.L. n. 63/2013, è stata estesa la detrazione d'imposta del 65% anche agli interventi di prevenzione sismica nelle aree ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). La detrazione si applica ai solo interventi su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive e fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Dunque, le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate secondo un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo.

Circa i tipi di utilizzo e con specifico riferimento alle attività produttive, la circolare  spiega che per tali si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Non rileva, invece in alcun modo la categoria catastale dell'unità immobiliare.

Viene inoltre, precisato che sono ammessi alla detrazione anche i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

La circolare riporta, poi, il caso in cui un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità sia composta da unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali e ad altre destinazioni (ad esempio residenziale). In tal caso si applicherà l'aliquota del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, e l'aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo (sempre che le spese siano sostenute da soggetti in possesso dei requisiti per avvalersi della detrazione dall'IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR).

 

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

Il D.L. n. 63 del 2013 ha riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dell'agevolazione fiscale per recupero del patrimonio edilizio, una ulteriore detrazione per le spese documentate finalizzate all'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione, in sede di conversione in legge del decreto, è stata estesa anche ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica.

La detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Tale importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Dunque, nel caso in cui il contribuente esegua lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, tale importo deve essere riferito a ciascuna unità abitativa.

 

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione, dunque, spetta ai contribuenti che sostengono ulteriori spese documentate rispetto a quelle sostenute per interventi di recupero edilizio.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, come già avvenuto in occasione di analoghe e precedenti agevolazioni, che l'intervento di recupero del patrimonio edilizio quale presupposto del beneficio non è limitato alla "ristrutturazione edilizia" in senso tecnico, ma comprende anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali.

 

Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione

 

Nella circolare vengono elencati in sintesi, gli interventi agevolabili ovvero quelli:

 

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

 

Avvio degli interventi di recupero del patrimonio

Sono ammessi a detrazione i mobili ed elettrodomestici acquistati dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

La circolare evidenzia che la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

 

Beni agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici a condizione che siano nuovi.

La circolare specifica che l'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti "mobili" agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per la definizione di "grandi elettrodomestici", la circolare rimanda all'elenco di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Risultano, infine agevolabili anche le spese sostenute per il montaggio e trasporto dei beni acquistati.

Quando il recupero riguarda parti comuni di edifici residenziali è consentita la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto di beni destinati all'arredo di tali parti (quali, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

 

Adempimenti

Per poter fruire della detrazione su mobili ed elettrodomestici è necessario che ricorrano i presupposti per essere ammessi all'agevolazione circa il recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre, il corrispettivo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio dovrà essere pagato mediante apposito bonifico bancario o postale, salve talune specificate eccezioni, tra le quali il pagamento relativo all'acquisto degli immobili da imprese che hanno eseguito la ristrutturazione di un intero fabbricato.

 

Nei bonifici, dovranno essere indicati:

 

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Per esigenze di semplificazione, è ammissibile il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

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