Pochi Pochi euro in più e non per tutti: è questa la situazione che molti si trovano ad affrontare già da 3 anni nonostante i trattamenti siano stati calcolati sui redditi dei singoli.
Rivalutate anche quest’anno solo alcune prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2017, rilevato dall’ISTAT, si è attestato a 0,0% la gran parte dei pensionati si si è dovuta accontentare di un trattamento pensionistico identico a quello percepito nel 2015 e nel 2016. Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico.
In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati – FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale) pari quest’anno a +1,35%.
La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2016 e il 2017.
Come si ricorderà, poi, con il decreto legge n. 76 del 2013, è stata posta la parola fine alla querelle scoppiata tra gli invalidi e l’Inps, a seguito di un intervento della Corte di Cassazione che aveva stabilito che le prestazioni di invalidità (assegno ordinario e pensione di inabilità) dovessero esser erogate in conformità ai limiti reddituali riferiti non solo all’invalido ma anche al nucleo familiare compreso il coniuge.
Sulla questione grazie anche alla dura posizione assunta da tutte le associazioni dei pensionati, compresa la nostra 50&Più, tutto si è risolto al meglio.
Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, nulla è cambiato e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:
In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:
Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99 %, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.
Per fruire dell’assegno – pari anche quest’anno a € 279,47 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.800,38 per il 2016 e 2017).
In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.
Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.
La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 31 marzo prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100 %.
L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.532,10 per il 2016 e 2017), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, € pari a 515,43 mensili, viene erogato per 12 mensilità.
E’ importante evidenziare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.
Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.
E’ cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.
Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro questo mese (salvo proroga).
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di euro 638,33 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire).
Il diritto a tale aumento per il 2017, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.)
In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:
E’ opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e del Caaf 50&Più i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.
LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:IMPORTI E LIMITI DI REDDITO |
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Categorie |
ANNO 2016 |
ANNO 2017 |
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Importo mensile |
Limite di reddito annuo personale |
Importo mensile |
Limite di reddito annuo personale |
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Invalidi civili |
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assegno di assistenza |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
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indennità di frequenza minori |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
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pensioni di inabilità |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
||
Sordomuti |
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pensione |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
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indennità di comunicazione |
€ 254,39 |
NESSUN LIMITE |
€ 255,79* |
NESSUN LIMITE |
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Ciechi civili |
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pensione ciechi assoluti |
€ 302,23 |
€ 16.532,10 |
€ 302,23 |
€ 16.532,10 |
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pensione ciechi parziali |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
||
indennità ventesimisti |
€ 206,59 |
NESSUN LIMITE |
€ 208,83* |
NESSUN LIMITE |
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assegno decimisti |
€ 207,41 |
€ 7.948,19 |
€ 207,41 |
€ 7.948,19 |
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Indennità di accompagnamento |
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invalidi totali |
€ 512,24 |
NESSUN LIMITE |
€ 515,43* |
NESSUN LIMITE |
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ciechi assoluti |
€ 899,38 |
NESSUN LIMITE |
€ 911,53* |
NESSUN LIMITE |
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Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 638,33 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.298,29 euro, elevato a 14.123,20 euro se coniugati. |
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* alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari quest'anno al + 1,35% |