Come abbiamo avuto più volte modo di precisare, gli agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività senza un’autonoma organizzazione non sono assoggettabili ad IRAP.
Sulla definizione di autonoma organizzazione non esiste ancora una chiara presa di posizione da parte del Ministero delle Finanze e/o dell’Agenzia delle Entrate anche se in questo senso sono stati fatti ultimamente dei passi in avanti.
Invitiamo quindi gli agenti che ritengono di operare senza un’autonoma organizzazione ed hanno comunque versato l’IRAP di presentare un’apposita istanza chiedendo il rimborso di quanto versato e non dovuto.
Per completezza di informazione corre l’obbligo di precisare che, ad oggi, il rimborso non è automatico come da alcune parti si vuol far credere.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate non da normalmente corso alla richiesta di rimborso contenuto nell’istanza presentata dagli agenti e rappresentanti, ma è necessario, trascorsi almeno 90 giorni dalla sua presentazione, proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Si ricorda che, a seguito della introduzione del nuovo istituto della mediazione tributaria, i contribuenti che intendono proporre ricorso contro il rifiuto espresso o tacito di rimborso per importi non superiori ad € 20.000, devono, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, presentare preliminarmente istanza di reclamo e mediazione (facoltativa) alla competente Direzione Provinciale/Regionale.
Solamente dopo che la mediazione ovvero il contenzioso si è positivamente concluso, l’Agenzia da corso ai rimborsi richiesti.
Infine, risulta estremamente difficile quantificare i tempi necessari per ottenere il rimborso, in quanto gli stessi variano da città a città a seconda dei carichi di lavoro delle Commissioni Tributarie competenti e degli uffici periferici dell’Amministrazione Finanziaria.