Con Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21900, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’amministratore di condominio che svolge la propria attività in forma imprenditoriale attraverso una società commerciale (nel caso specifico una S.n.c). di cui egli è il titolare, ha l’obbligo di iscriversi alla gestione commercianti e non alla gestione separata INPS.
In particolare, gli Ermellini hanno stabilito che, ai fini dell’obbligo contributivo alla gestione commercianti, a nulla rileva che la società sia di modeste dimensioni (in quanto composta unicamente dal titolare e dalla moglie) e sia priva di dipendenti.
Infatti, secondo la Corte, tali circostanze non impediscono che l’attività sia espletata dall’amministratore in forma imprenditoriale attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale. A tal riguardo viene evidenziato che era la società ad assumere gli incarichi e ad emettere le fatture riferite a tale attività e l’amministratore, titolare, partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.
Tali circostanze escludono il carattere intellettuale dell’attività svolta e impongono l’iscrizione alla gestione commercianti INPS. Ivs commercianti: obbligo di iscrizione per l’amministratore di condominio che opera in società