Alle prestazioni di servizi relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su fabbricati a prevalente destinazione abitativa è applicabile l’aliquota IVA agevolata nella misura pari al 10%.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che tale agevolazione spetta anche agli interventi di revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Ai sensi dell’art, 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99, alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 (ora art. 3, comma 1, DPR n. 380/2001) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Si rammenta che tale agevolazione, dopo essere stata riproposta con successive proroghe, è ora prevista a regime dall’art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 4.3.2013, n. 15/E chiarendo che l’aliquota IVA del 10% è applicabile anche agli interventi di revisione periodica obbligatoria e di controllo degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
IMMOBILI AGEVOLABILI
Come previsto dal Ministero delle Finanze nella Circolare 29.12.99, n. 247/E, per “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” si intendono:
le singole unità immobiliari a destinazione abitativa, classificate nelle categorie catastali da A1 ad A9 e A11 e relative pertinenze, a prescindere dall’effettivo utilizzo;
i fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra, a destinazione abitativa, anche se privi dei requisiti Tupini.
Sul punto lo stesso Ministero nella Circolare 7.4.2000, n. 71/E, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito agli immobili agevolabili:
UNITÀ IMMOBILIARI CATEGORIE CATASTALI DA A/1 A A/11, ESCLUSE A/10 (UFFICI) |
A prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla loro collocazione o meno in un edificio a prevalente destinazione abitativa. Così, ad esempio: è agevolato l’intervento di manutenzione di un appartamento facente parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa; non è agevolato l’intervento di manutenzione di un ufficio o negozio facente parte di un edificio a prevalente destinazione abitativa. |
PERTINENZE DEGLI IMMOBILI ABITATIVI |
Sono agevolabili anche gli interventi che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa (ad esempio, è agevolabile la manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinenza della propria abitazione principale). |
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA |
L’agevolazione è applicabile anche con riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio. |
EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
Tali edifici devono essere connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa (adibiti a dimora di soggetti privati). |
EDIFICI ASSIMILATI ALLE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO |
A condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi). Non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole. |
INTERVENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 31, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78, ossia:
manutenzione ordinaria (lett. a);
manutenzione straordinaria (lett. b);
restauro e risanamento conservativo (lett. c);
ristrutturazione edilizia (lett. d);
effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata a uso abitativo privato).
Di fatto, l’agevolazione è riferita agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Infatti, per le altre tipologie di intervento (ristrutturazione, restauro e risanamento), l’aliquota ridotta del 10% è applicabile, come previsto dai nn. 127-terdecies e 127-quaterdecies, Tab. A/III, DPR n. 633/72, a prescindere dalla tipologia di immobile interessato. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E ha precisato che: “L’aliquota IVA del 10 per cento si applica, … ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonché, ai sensi del successivo n. 127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi.
Per queste tipologie di interventi di recupero l'aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero”.
Tra gli interventi agevolabili rientrano anche i canoni annui relativi alla manutenzione obbligatoria (ad esempio, degli impianti di riscaldamento, dell'ascensore, ecc.).
Tuttavia, qualora il contratto di manutenzione comprenda anche altre prestazioni diverse da quelle agevolabili (ad esempio, la copertura assicurativa per la responsabilità civile) e queste non siano distintamente evidenziate, l’agevolazione in esame non è applicabile, poiché l'oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un
corrispettivo unitario.
PRESENZA DI BENI SIGNIFICATIVI
Si rammenta che l’applicazione dell’agevolazione trova una limitazione in presenza dei c.d. “beni significativi” ex DM 29.12.99 (ad esempio, ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, ecc.).
Qualora nell’ambito della prestazione siano ricompresi i beni sopra richiamati, l’aliquota IVA del 10% si applica per tali beni solamente fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello dei medesimi beni.
IL RECENTE INTERVENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 15/E, dopo aver confermato che tra le prestazioni agevolabili rientrano:
gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001);
nonché
le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti di riscaldamento e gli ascensori, consistenti nella verifica periodica e nel ripristino della funzionalità (compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura),
ha chiarito che:
la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata;
il controllo delle emissioni degli stessi;
rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, a tali prestazioni di servizi è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%.
La stessa Agenzia evidenzia che l’agevolazione in esame è “diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione” e ribadisce che può essere estesa ai contratti aventi ad oggetto anche ulteriori prestazioni quali, ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, a condizione che sia stato concordato un distinto corrispettivo da indicare in fattura.
REVISIONE PERIODICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
INSTALLATO IN FABBRICATO A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA |
INSTALLATO IN ALTRI FABBRICATI |
ALIQUOTA IVA 10% | ALIQUOTA IVA ORDINARIA (21%) |
In merito alla maggior IVA addebitata a seguito dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, l’Agenzia, come precisato nella Risoluzione 15.10.2010, n. 108/E (nell’ambito della somministrazione di gas metano per usi civili), ribadisce che il soggetto che ha realizzato l’intervento:
al fine di “escludere … indebiti arricchimenti”, non può ricorrere all’emissione di note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72;
può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, entro 2 anni dalla data di versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, previa dimostrazione che lo stesso ha restituito l’imposta al cliente e nel limite di quanto effettivamente restituito a quest’ultimo.