Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate ha affidato alla SIAE funzioni di vigilanza e controllo anche sull’IVAdovuta in caso di intrattenimenti e spettacoli.
La Siae, con la Convenzione del 2009, si è impegnata a svolgere attività di cooperazione con le sedi periferiche per il reperimento e acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’IVA dovuta dai soggetti che svolgono attività di intrattenimento (soggetta ad imposta sugli intrattenimenti e ad IVA) e di spettacolo (soggetta solo ad IVA).
La Siae può quindi legittimamente acquisire:
Le attività alberghiere e ricettive che non diano seguito alle richieste di invio di dati da parte della SIAE potranno essere assoggettate ad ispezioni documentali. Tra i poteri conferiti dall’Agenzia dell’Entrate alla SIAE c’è anche la possibilità di controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle prestazioni di servizi accessori, e la possibilità di ispezione documentale.
L’ispezione documentale ha per oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali destinati all’esercizio dell’attività, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, così come previsto dall’art. 52 del DPR 633/1972.