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News

Lavoro intermittente o a chiamata

Il Ministero del Lavoro con e-mail inviata alle direzioni territoriali del lavoro e alle parti sociali ha evidenziato che i datori di lavoro possono continuare ad effettuare le comunicazioni della "chiamata" utilizzando le modalità già note, fino al 15 settembre.
Riportiamo di seguito il testo della comunicazione:

 

"In riferimento alla nota n. 11779 del 9 agosto 2012 (prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente), la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro informa che, a parziale rettifica di quanto comunicato con la suddetta nota e considerato il carattere sperimentale citato nella medesima, per il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Ulteriori aggiornamenti ritenuti utili ai fini della semplificazione saranno eventualmente comunicate nei primi giorni di settembre."

 


Sarà nostra cura informare gli associati sulle eventuali nuove disposizioni.

 


 

Come noto, il 18 c.m. è entrata in vigore la Riforma del Lavoro. I quattro articoli che la compongono hanno creato non poche perplessità tra gli operatori.

La Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro, emanata nello stesso giorno di entrata in vigore della riforma, ha chiarito alcuni passaggi.

In particolare ricordiamo che per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando sono stati apportati dei cambiamenti in relazione ai limiti di età, pertanto, il contratto a chiamata potrà essere sottoscritto rispettando i seguenti limi: soggetto con più di 55 anni o meno di 24 (le prestazioni devono essere svolte prima del compimento del 25° anno). 


E' dunque possibile il ricorso al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo quando individuato dai CCNL o, in mancanza (situazione attuale) ex art. 40, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabelle allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (vedi D.M. 23 ottobre 2004).
  2. Periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno, se previsti dal CCNL (ad oggi la materia non è disciplinata).
  3. La riforma ha introdotto l'obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio, la durata della prestazione, tramite SMS (ad oggi non attivo) fax o e-mail, prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
  4. Alle comunicazioni riguardanti cicli integrati di prestazioni di più giorni, dovranno tuttavia corrispondere effettive chiamate, pena la richiesta di retribuzione e contribuzione per le giornate comunicate ma non effettuate, salvo prova contraria.


Ai fini della comunicazione la circolare ministeriale chiarisce che è necessario indicare i dati identificativi del lavoratore ed il giorno o i giorni in cui lo stesso verrà chiamato a prestare la propria attività, nell'ambito di un periodo non superiore a 30 giorni e l'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli comunicati comporterà l'erogazione della retribuzione e dei relativi oneri contributivi e l'applicazione della sanzione per mancata comunicazione preventiva.


Con un'unica comunicazione si potranno indicare le chiamate di più lavoratori e potrà essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché antecedentemente all'effettivo impiego. La comunicazione potrà essere modificata o annullata sempre prima della prestazione lavorativa; in assenza di modifica o annullamento la prestazione lavorativa si riterrà comunque effettuata, con le relative conseguente di natura retributiva e contributiva (si allega apposita scheda).

 

Disciplina Transitoria

I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge cesseranno i loro effetti decorsi i 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

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