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News

Le principali novità in materia fiscale del decreto ‘’fare’’

Con il DL 21.6.2013, n. 69 sono previste le seguenti novità fiscali:

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC – Art. 31

È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

 

RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI – Art. 50

Il Decreto in esame modifica il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.

 

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”) – Art. 51

Con l’abrogazione del comma 1, dell’art. 44-bis, DL n. 269/2003, non è più previsto l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate ( “770 mensile”). Si rammenta che tale obbligo è stato più volte differito, da ultimo dal DL n. 216/2011 che l’aveva prorogato all’1.1.2014.

 

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 52

Il Decreto in esame contiene una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo disciplinata dall’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.

 

DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies all’art. 19, DPR n. 602/73, è ora prevista la possibilità di ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare la rateazione concessa al contribuente:

  • fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
  • fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione; può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.

La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

 

DECADENZA DALLA RATEAZIONE

Per effetto della modifica del comma 3 del citato art. 19, è ora prevista la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).

  

NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO – Art. 55

Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Secondo tale disposizione, pertanto, l’agenzia di viaggi che applica il regime di cui al citato art. 74-ter, determinando l’IVA con il metodo c.d. “base da base”, non può detrarre l’IVA relativa agli acquisti.

Ora, il Decreto in esame, risolvendo un’annosa questione con riguardo alle agenzie di viaggio extraUE, afferma che la predetta disposizione si interpreta nel senso che: “l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.

Di conseguenza, detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta su acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia.

È inoltre disposto che:

• sono fatti salvi i rimborsi già effettuati al 22.6.2013 (data di entrata in vigore del Decreto in esame);

• non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall’Amministrazione finanziaria.

 

TOBIN TAX – Art. 56

Il Decreto in esame interviene in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta dall’art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012, dovuta:

• sul trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell’emittente e sul trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni, nella misura dello 0,2% (ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati);

• sulle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine. In tal caso l’imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto. In particolare, per effetto della modifica del comma 497 del citato art. 1:

• è prorogato il termine di applicazione dell’imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.9.2013);

• è fissato al 16.10.2013 il termine per il versamento dell’imposta sui  trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.

 

CONCORDATO PREVENTIVO – Art. 82

Modificando l’art. 161, RD n. 267/42 è, tra l’altro, previsto:

• l’obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo, oltre ai bilanci degli ultimi 3 esercizi, anche l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dell’ammontare dei rispettivi crediti;

• la possibilità per il Tribunale, di nominare il commissario giudiziale che vigili sull’operato del debitore, già all’atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione; • l’obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell’informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;

• la possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta  e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l’attività da questi compiuta “è manifestamente inidonea alla predisposizione” di detti documenti.

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