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Le regole per le transazioni in contanti

Come già anticipato il limite dei 1.000 euro per l'utilizzo del contante non potrà essere superato dai cittadini comunitari e dello SEE (Austria, Germania, Belgio. Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia), mentre sale a 15.000 euro il tetto per l'utilizzo di denaro contante DA PARTE DI TURISTI EXTRA -UE

Consigliamo di assicurare alla clientela una informazione preventiva sui limite di 1.000 euro di utilizzo dei contanti (collocando degli avvisi nei negozi o nelle reception delle strutture ricettive) onde evitare poi problemi all'atto del pagamento della merce o del check out.


Gli associati possono rivolgersi presso gli uffici della sede e/o delle Delegazioni per il ritiro del cartello da esporre.

Ricordiamo che la deroga per i cittadini Extra-UE opera alla sola condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti :

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca:

- fotocopia del passaporto del cessionario o del committente
 
- autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione:

- versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario


- consegni a quest'ultimo (es. alla Banca) copia della ricevuta della comunicazione inviata preventivamente all'Agenzia delle Entrate (quindi non più la copia del documento del cittadino extra UE e la copia della ricevuta fiscale o dello scontrino).

Si ribadisce che l'utilizzo della deroga opera a condizione che i cedenti o i prestatori inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate.


Va precisato che gli emendamenti introdotti (e approvati) al testo originario del provvedimento, oltre ad innalzare la soglia a 15.000 per i soli cittadini extra UE, prevedono ora che gli esercenti debbano comunicare all'Agenzia anche il conto nel quale si verseranno le somme incassate e, dalla data di entrata in vigore della legge, le singole operazioni (quando ammesse) di importo unitario superiori a 1.000 euro che siano state regolate in contanti (quest'ultima comunicazione si effettuerà secondo modalità e termini da stabilirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Per le violazioni del divieto in esame, l'art. 58, D. Lgs. n. 231/2007 dispone l'applicazione della sanzione :
* dall'1% al 40% dell'importo trasferito oppure
* dal 5% al 40% dell'importo trasferito, se superiore a € 50.000, fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro.
La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento, che a colui che ha ricevuto la somma in contante.

 
Info: Rag. Marco Zadro - tel. 0434.549449 - e-mail: fiscale@ascomservizi.pn.it

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