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Legge 3 agosto 2013 n. 90: disposizioni in materia di prestazione energetica degli immobili

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 3 agosto 2013 n. 90 sono state approvate le disposizioni in materia di prestazione energetica degli immobili.

 

Le modifiche introdotte al D.L. 63 - durante l'iter di conversione in legge del decreto - hanno ulteriormente inasprito le previsioni iniziali.

 

E' confermato che - nel caso di vendita (ma anche di trasferimento di  immobili  a  titolo gratuito) o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari (ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato) - il  proprietario  e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica  e che lo stesso deve essere reso disponibile all'avvio delle rispettive trattative  e  consegnato alla fine delle medesime.

 

Con l'introduzione del comma 3 bis all'art. 6 della L. 90/2013, si dispone che l'attestato di  prestazione  energetica  deve   essere allegato al contratto di  vendita,  agli  atti di  trasferimento  di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti (con tutte le conseguenze del caso per i corrispettivi versati e le imposte pagate).

 

L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1  ha  una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di  ristrutturazione   o riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o dell'unita'  immobiliare.

 

E’ poi confermato l’obbligo - nel caso di offerta di vendita o di locazione – che i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali  debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e  globale  dell'edificio  o  dell'unita' immobiliare  e  la  classe  energetica corrispondente.

 

Tra le varie sanzioni si evidenzia che in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato  di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari  nel  caso di vendita, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro  e non superiore a 18000 euro.  La stessa violazione nel  caso di nuovo contratto di locazione, prevede che  il proprietario sia punito  con la  sanzione  amministrativa  non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

 

In caso di violazione dell'obbligo  di riportare  i  parametri energetici nell'annuncio di offerta  di vendita  o  locazione,  come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile  dell'annuncio  e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non superiore a 3000 euro.

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