Con la pubblicazione in G.U. della Legge 3 agosto 2013 n. 90 sono state approvate le disposizioni in materia di prestazione energetica degli immobili.
Le modifiche introdotte al D.L. 63 - durante l'iter di conversione in legge del decreto - hanno ulteriormente inasprito le previsioni iniziali.
E' confermato che - nel caso di vendita (ma anche di trasferimento di immobili a titolo gratuito) o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari (ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato) - il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica e che lo stesso deve essere reso disponibile all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.
Con l'introduzione del comma 3 bis all'art. 6 della L. 90/2013, si dispone che l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti (con tutte le conseguenze del caso per i corrispettivi versati e le imposte pagate).
L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
E’ poi confermato l’obbligo - nel caso di offerta di vendita o di locazione – che i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali debbano riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Tra le varie sanzioni si evidenzia che in caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. La stessa violazione nel caso di nuovo contratto di locazione, prevede che il proprietario sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.