SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE (ART. 1 - COMMA 8)
Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 % con esclusivo riferimento ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Per i periodi contributivi maturati negli anni di apprendistato successivi al terzo l’aliquota contributiva resta ferma al 10%.
RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI INAIL (ART. 1 - COMMA 9)
Viene resa strutturale la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già prevista dalla precedente legge di bilancio sia per gli anni 2019-2021 che per gli anni 2023 e seguenti. Con tale intervento, viene così, finanziata la rimodulazione dei premi INAIL anche per l’annualità 2022. Viene, inoltre, ribadito il costante monitoraggio operato da parte dell'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 1 - COMMA 10)
Viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Al fine di sistematizzare la normativa in materia di incentivi all’occupazione, viene contestualmente abrogato l’esonero contributivo previsto dal decreto dignità che in via transitoria insisteva sul medesimo target. Lo sgravio in questione riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 36 mesi, con l’esclusione dei contributi INAIL e fino ad un massimo di 3.000 euro annui.
BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE (ART. 1 - COMMA 11)
Viene modificata la disciplina del bonus in questione, introdotto dalla precedente legge di bilancio, che, per essere resa operativa, viene assoggettata alle procedure previste dall’ “esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile”. Il bonus in questione consiste nell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. L’esonero è previsto per le seguenti categorie di soggetti:
• cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
• cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
ESCLUSIONI DALL'ADDIZIONALE CONTRIBUTIVA RELATIVA AI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE (ART. 1 - COMMA 13)
Vengono rivisitate in maniera sostanziale le disposizioni in materia di contribuzione addizionale in caso di assunzioni non a tempo indeterminato. In particolare, vengono previste ulteriori casistiche di esclusione del contributo addizionale sia del 1,4% alla costituzione di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato che dell'ulteriore 0,5% in caso di successivi rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Alle categorie già escluse dal versamento dei due contributi addizionali in questione già previsti dall'art.2 comma 29 della legge 92/2012 si aggiungono le seguenti:
• i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
• i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavoro extra), nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.
PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 - COMMI 210-217)
Ai commi da 210 a 217 viene prevista la proroga al 2020 del beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo (max 300.000 per le piccole imprese, 250.000 per le medie e le grandi imprese) ed eliminando l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ (ART. 1 - COMMA 342)
Viene prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a, della L. n. 92/2012 e s.m.i.), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020. Inoltre, anche per il 2020, il padre si potrà astenere per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria a questa spettante.
FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (ART. 1 - COMMI 632 E 633)
La norma sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali, dati in uso promiscuo a dipendenti, è stata oggetto di profonde modifiche nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge di bilancio. Nel disegno di legge originario, era previsto che, ai fini della determinazione dell’importo da tassare in capo ai lavoratori dipendenti, la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, 15 calcolato sulla base delle tabelle ACI, continuava ad applicarsi solamente per i veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli, invece, sarebbe stato assunto il 60% dell'importo corrispondente alla predetta percorrenza convenzionale, in caso di veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro, mentre, per i veicoli che superano tale soglia, il 100% dell'importo. A seguito delle modifiche intervenute in sede parlamentare, la norma prevede ora che, per i veicoli aziendali, di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020, si assume, ai fini della tassazione in capo al lavoratore, la seguente percentuale di importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI:
• 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km;
• 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
• 40 per cento per l'anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
• 50 per cento per l'anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.
Il comma 633 stabilisce, infine, che la disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
MODIFICA DEDUZIONI BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (ART. 1 - COMMA 677)
La norma interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”:
• elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione, ove siano erogati in formato elettronico
• e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.
Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.
Viene dunque modificata la norma di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), ai sensi della quale, nella versione antecedente alla novella in commento, non concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a euro 7 nel caso di erogazione in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Ricapitolando, con la novella in esame viene differenziata la disciplina delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da quella delle indennità sostitutive. Con riferimento alle prime, si avrà una nuova soglia di deducibilità:
• per i buoni pasto elettronici, la soglia passa da 7 a 8 euro;
• per i buoni pasto cartacei la soglia scende da 5,29 a 4 euro.
Quanto invece alle indennità sostitutive, viene mantenuto il limite all’importo complessivo giornaliero pari a 5,29%.
La ratio di tale modifica viene ricondotta alla prospettiva di ridurre l’evasione e l’elusione fiscale legata ai ticket tradizionali cartacei, che potrebbe portare, secondo le stime dei tecnici del Ministero, ad un maggior gettito per le casse dell’Erario.
NOVITA’ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI E INVIO MODELLI F24 (DL n. 124/19)
Il DL n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 (c.d. Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020), ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei Modd. F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Nello specifico viene disposto:
- l’estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite Mod. F24 per importi superiori a euro 5.000 annui, relativi a imposte sui redditi e IRAP, addizionali e imposte sostitutive, dell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- l’ampliamento delle ipotesi di compensazioni di crediti d’imposta da effettuarsi mediate la presentazione del Mod. F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel).
Si tratta di novità che, stante la loro portata, hanno fin da subito sollevato numerosi dubbi tra gli operatori sia in relazione alla puntuale definizione dell’ambito di applicazione dei nuovi obblighi che alla relativa decorrenza. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 nella quale vengono forniti alcuni primi chiarimenti attuativi e una tabella contenente un elenco di codici tributo con evidenza di
• quelli per i quali vige l’obbligo, ai fini del relativo utilizzo in compensazione nel Mod. F24, della preventiva presentazione della dichiarazione;
• quelli per i quali vige l’obbligo di presentazione del Mod. F24 esclusivamente attraverso i canali telematici.