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Legge di stabilità: esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato

La Legge di Stabilità 2015 per promuovere una stabile occupazione, ha previsto un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

 

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Possono fruire dell’esonero contributivo:
• i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza e,
• con misure e condizioni diverse, i datori di lavoro del settore agricolo.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’esonero contributivo:
• si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, con decorrenza nel corso del 2015 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015);
• non spetta in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.

 

Contratto intermittente a tempo indeterminato
L’esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente.

 

Lavoro ripartito (o job sharing) a tempo indeterminato
Il nuovo esonero contributivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito (job sharing).

 

Dirigenti

L’esonero contributivo trova applicazione alle assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

 

Cooperativa di lavoro e somministrazione

L’esonero contributivo spetta:
• in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001;
• anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 

ESCLUSIONI

L’esonero contributivo non spetta ai lavoratori che:
- nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- abbiano già usufruito dello sgravio in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
• nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato (sono invece ammessi, ad esempio, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita iva). Si fa riferimento, quindi, al periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2014. A tal fine, vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

DURATA DEL BENEFICIO

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015.

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione in esame:
• consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
• nel limite massimo di € 8.060 annui.
• L’importo massimo mensile dell’esonero contributivo è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12 mesi).
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale importo va riproporzionato prendendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Premi INAIL

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

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