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Libretto di impianti e rapporto efficienza energetica - D.M. 10 febbraio 2014

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014 è stato pubblicato il D.M. 10 febbraio 2014 recante ''Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013''. Tale decreto sancisce la data di partenza del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione (estiva e invernale) e del rapporto di efficienza energetica.

 

Nuovo Modello per il Libretto Impianti (in sostituzione degli esistenti libretto di impianto e libretto di centrale)

L'articolo 1 prevede, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n.74/2013, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti (obbligo documentale), a partire dal 1° giugno 2014, di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti.

Il modello di Libretto dovrà essere conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto e potrà essere cartaceo o elettronico. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile nel secondo caso è conservato presso il catasto informatico dell'Autorità competente (catasto impianti termici  che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a , del D.P.R. n.74/2013).

Tale libretto sostituirà gli esistenti "libretto di impianto" e "libretto di centrale" di cui all'articolo 11 comma 9 del D.P.R. n. 412/1993 e  decreto ministeriale 17 marzo  2003.

Si rileva che per gli impianti esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. Mentre per la compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da:

 

  • Scheda 1: a cura del responsabile
  • Schede 2,4,5,6,7,8,9,10: Installatore
  • Scheda 3: responsabile (con firma 3° responsabile)
  • Scheda 11, 12: manutentore
  • Scheda 13: ispettore
  • Scheda 14: responsabile (con firma 3° responsabile)  

 

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs 192/2005 Allegato A di cui all'articolo 2 punto 42, il responsabile dell'impianto termico è:

  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

 

Sempre per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.

Per gli impianti termici esistenti (climatizzazione estiva e invernale) sprovvisti delle istruzioni del fabbricante le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento (art 7 comma 3 D.P.R. 74/2013).

 

Modello di rapporto di efficienza energetica

L'articolo 2 prevede che, a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 (si veda tabella su periodicità allegata), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

Si ricorda che il controllo di efficienza riguarda:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo 192/2005;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

In evidenza il comma 4 dell'articolo 3 in cui si introduce la facoltà per le associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse di rendere disponibili i suddetti modelli, senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.

  

Controlli ed Ispezioni

Si ritiene utile evidenziare che il comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. 74/2013, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, prevede che le  ispezioni ad opera delle Autorità competenti siano effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Le Autorità competenti possono affidare ad organismi esterni le attività ispettivi purché questi soddisfino i requisiti  minimi di cui all'Allegato C del presente decreto in termini di indipendenza.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

 

  1.  impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  2. impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  3. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  4. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  5. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  6. gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

Le sanzioni per omesso controllo e manutenzione sono quelle stabilite dai commi 5 e 6 dell'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005 che prevedono un'ammenda non inferiore a 500€ non superiore a 3.000€ per il proprietario/conduttore e tra 1.000€ a 6.000€ per il manutentore.

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