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L’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2019

Come noto, dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. In particolare è disposto che dall’1.1.2019:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.

In attuazione di quanto sopra, il 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23.4.2019 ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24.


Come noto:
- il DPR n. 642/72 prevede che l’imposta di bollo di € 2 riguarda le “fatture, note, conti e similidocumenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi” di importo superiore a € 77,47 “senza” IVA
- a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2019, per l’assolvimento dell’imposta di bollo l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 (modificato ad opera del DM 28.12.2018) dispone che il
versamento va effettuato, con riferimento alle fatture elettroniche di ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo

 

Primo trimestre 2019 = termine versamento 23.4.2019 (*)
Secondo trimestre 2019 = termine versamento 22.7.2019 (*)
Terzo trimestre 2019 = termine versamento 21.10.2019 (*)
Quarto trimestre 2019 = termine versamento 20.2.2020
(*) Il giorno 20 cade di sabato / domenica.

 

A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l’Agenzia delle Entrate:
- comunica, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto;
- mette a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell’addebito diretto sul c/c bancario o postale.

 

In attuazione di tali previsioni, l’Agenzia delle Entrate:
- il 10.4.2019 ha attivato nell’area riservata della Sezione “Fatture ecorrispettivi”, la nuova funzione “Pagamento imposta di bollo”;
- con la Risoluzione 9.4.2019, n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo con il mod. F24.

 

I NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON IL MOD. F24
Con la citata Risoluzione n. 42/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento tramite il mod. F24.
Codice tributo
- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, DM 17.6.2014
- 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – SANZIONI
- 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – INTERESSI

In particolare, ai fini in esame:
- va utilizzata la Sezione “Erario”;
- quale “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2019).

 

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate rammenta che i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, che va assolta entro 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta, sono i seguenti.
Codice tributo
- 2501 Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014
- 2502 Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014 SANZIONI
- 2503 Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014 INTERESSI

Tali codici vanno utilizzati anche per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche (senza IVA) emesse fino al 31.12.2018.

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