La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, ieri in serata, un documento contenente le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
Le indicazioni riportate si pongono “in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e la collettività in tutti i settori produttivi ed economici”.
In particolare le Linee di indirizzo riguardano le seguenti attività:
- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
- STRUTTURE RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Ogni scheda contiene “le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”. Si rimanda alla lettura dell’allegato per tutti i dettagli.
Si rende noto, altresì, che il Consiglio dei Ministri n. 46 ha approvato un decreto-legge (D.L. 33 del 16 maggio 2020) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali e, relativamente alle Attività economiche e Produttive, evidenzia:
- A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
- Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
- In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Restiamo in attesa in ogni caso dei provvedimenti del Governo e della Regione FVG in materia.