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Liste di mobilità: dal 1° gennaio 2013 sono cessate le agevolazioni per le assunzioni della ''piccola mobilità''

La possibilità di assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, effettuata sia ai sensi della Legge n. 223/1991 (lavoratori in mobilità a seguito di Cigs ovvero di licenziamento collettivo nell’ambito di imprese che occupano più di quindici dipendenti) sia ai sensi della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni (lavoratori in mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità) ha sempre rappresentato per le aziende un’opportunità per incrementare il proprio organico con la possibilità di fruire nello stesso tempo di agevolazioni contributive interessanti.


Le agevolazioni sopra citate sono state recentemente oggetto di rilevanti novità che si ripercuoteranno inevitabilmente sull’operato delle aziende.


Precisiamo pertanto:


- la Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle predette agevolazioni contributive con riferimento alle assunzioni effettuate ai sensi della Legge n. 223/1991;


- la Legge di Stabilità recentemente approvata (Legge n. 228/2012), contrariamente a quanto accaduto negli scorsi anni, non ha espressamente previsto la proroga, per l’anno 2013, delle stesse agevolazioni contributive per le assunzioni effettuate ai sensi della Legge n. 52/1998.


Fatte queste premesse, ricordiamo di seguito quanto previsto per l’assunzione di lavoratori iscritti in deroga alle liste di mobilità.
Innanzitutto vi era la possibilità:


-  per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità, di iscriversi nelle liste di mobilità,


- per le aziende, di beneficiare, in caso di assunzione di tali lavoratori, delle agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 223/1991 (aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti pari al 10%), trova il suo fondamento nell’art. 1, comma 1 della Legge n. 52/1998 e successive modificazioni e integrazioni.


L’iscrizione non fa sorgere il diritto alla percezione della prestazione (indennità di mobilità) ma consente ai lavoratori in questione di avere una maggiore opportunità di ricollocazione grazie alla riduzione contributiva che la legge riconosce ai datori di lavoro che provvedono alla loro assunzione.


Si tratta di una disposizione che è stata annualmente prorogata con stanziamento dello specifico finanziamento. Da ultimo, l’art. 33, comma 23 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Per l’anno 2013, invece, nulla è stato disposto. La Legge di Stabilità recentemente approvata non contiene, infatti, alcuna espressa indicazione in merito.

 

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