L’INPS, con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto u.s., ha comunicato quanto segue:
- Relativamente all’indennità di malattia in caso di quarantena ex art. 26, D.L. n. 18/20, l'INPS procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tuttavia, salvo eventuali interventi normativi, poiché per il 2021 non sono state stanziate nuove risorse, l’indennità previdenziale non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.
- Relativamente ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero ex art. 26, c. 2 D.L. n. 18/2020, l'INPS erogherà la prestazione per gli eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai suddetti lavoratori fragili di poter svolgere l’attività lavorativa in smart working.
Elementi di ulteriore approfondimento e chiarimento sono comunque disponibili nel documento allegato.