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Mascherine e Dispositivi Medici: dal 1° GENNAIO 2021 aliquota IVA AL 5%

Causa la pandemia in corso, il decreto "Rilancio" (art. 124 del D.L. n. 34/2020) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021, quindi, saranno soggette ad aliquota IVA agevolata del 5% le cessioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (mascherine, dispositivi medici).

 

Le suddette cessioni non saranno più esenti iva, fatta eccezione per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 – che presenta i requisiti di cui alla direttiva 98/79/CE o di cui ai regolamenti (UE) 2017/745 o (UE) 2017/746 – e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione, che continueranno ad essere esenti sino al 31 gennaio 2022.

 

In particolare:

  • In tema di mascherine, l’agevolazione Iva riguarda le mascherine chirurgiche, le Fp2 e le Fp3. Il beneficio si può estendere a quelle riutilizzabili dotate di filtro, anche se venduto separatamente. Questa tipologia di mascherina, per il trattamento Iva di favore, deve essere venduta unitamente al relativo filtro.
  • La cessione del filtro, invece, può fruire del beneficio fiscale anche se venduto singolarmente, trattandosi dell’elemento principale della mascherina che ne garantisce la sicurezza
  • Riguardo alla “soluzione idroalcolica in litri”,  possono beneficiare del regime Iva di favore le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (es. confezioni da mezzo litro oppure 750 ml). Sono pertanto comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie.
  • Rientra fra i presidi agevolabili, oltre al dispenser a muro per disinfettanti, anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone.

 

Scarica su documenti tutti i dettagli del provvedimento e l’elenco dei beni soggetti IVA agevolata 5%.

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