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Mediazione tributaria – Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia

Con la circolare n. 49/T del 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sullo strumento deflativo del contenzioso, per le liti di valore non superiore a 20mila euro, esteso agli atti emessi dagli Uffici provinciali - Territorio, dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° dicembre 2012 (ai sensi dell’art. 23-quater del D.L. 95 del 2012).

 
Come noto, l’istituto della mediazione tributaria è entrato in vigore il 1° aprile 2012 e permette ai contribuenti di chiudere le controversie “minori”, relative ad atti emanati dall’Agenzia delle entrate, in tempi brevi e con sanzioni ridotte. Con la presentazione obbligatoria del reclamo da parte del contribuente si instaura una fase preliminare finalizzata all’esame, in sede amministrativa, della potenziale lite con il fisco, che potrà essere risolta nel dialogo fra il contribuente e l’ufficio.

 
Riguardo gli atti emessi dagli Uffici provinciali - Territorio, la circolare evidenzia che rientrano nell’ambito di applicabilità della mediazione tributaria le controversie relative a:


 avviso di accertamento del tributo;
 avviso di liquidazione del tributo;
 provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 ruolo;
 rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
 diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.

 

Sono, invece, esclusi dalla disciplina della mediazione tributaria i ricorsi riguardanti gli atti relativi alle operazioni catastali (art. 2, comma 2, Dlgs 546/1992), in quanto di valore non determinabile. Le controversie ammesse alla mediazione, infatti, come già chiarito nella circolare n. 9/E/2012, devono essere di valore determinabile.
Non possono formare oggetto di mediazione, ad esempio, le impugnazioni delle rendite catastali attribuite, in quanto configurano una controversia di valore indeterminabile (a meno che oggetto della contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il correlato tributo liquidato e/o i relativi accessori e sanzioni). Né è esperibile la fase della mediazione per i ricorsi con cui, impugnando l’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesta anche la rendita catastale, in quanto l’atto impositivo deve essere riconducibile all’attività dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’istituto della mediazione si applica agli atti notificati a decorrere dall’1° aprile 2012, dunque, con riguardo alle controversie relative ad atti ora di competenza degli Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, occorre distinguere tra quelli emessi fino al 30 novembre scorso dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e quelli emessi dall’1° dicembre 2012 (data di incorporazione). I primi, anche se notificati a partire dall’1° dicembre 2012, non rientrano nella disciplina della mediazione; i secondi, sì.

 

La circolare in esame fornisce chiarimenti anche in merito al rifiuto tacito alla restituzione di tributi. La mediazione è applicabile ai casi in cui, alla data dell’1° dicembre 2012, non siano decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, termine che “perfeziona” il silenzio-rifiuto dell’amministrazione e che consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale. Pertanto, ai rifiuti taciti, per i quali al 30 novembre 2012 sia decorso tale termine, la mediazione non è applicabile.


 
L’istanza di mediazione va notificata all’Ufficio provinciale - Territorio che ha emanato l’atto che si intende contestare o non ha emanato l’atto richiesto.

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